Bonus facciate 2020
- 26 Febbraio 2020
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Fisco
Dalle spese sostenute è possibile detrarre il 90%. Tra le spese rientrano nell’agevolazione anche quelle per l’acquisto dei materiali e per la progettazione. Gli immobili, però, devono essere ubicati in determinate zone. Tutti i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.
La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) ha introdotto una nuova detrazione pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici. Si tratta del “Bonus facciate” ed è riservato solo agli edifici ubicati nelle zone del centro storico e nelle zone di completamento (parzialmente o completamente edificate). La detrazione comprende anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 ha poi fornito importanti chiarimenti per aver diritto all’agevolazione fiscale.
Anzitutto, possono usufruire della detrazione tutte le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio dei lavori. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
In particolare, i contribuenti interessati devono possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie), oppure detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), oppure i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016.
Per questi contribuenti la detrazione spetta a condizione che la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori, e che le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato) o su quelli che non appartengono all’ambito “privatistico”, come gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Nel caso in cui venga stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente ha diritto all’agevolazione se è stato immesso nel possesso dell’immobile.
Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus facciate” non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
Il “bonus facciate” è ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1, lett. d del Dpr n. 380/2001).
Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
L’assimilazione alle zone A (centro storico) o B (zone di completamento, parzialmente o completamente edificate) della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Sono esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.
In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:
– di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata,
– su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura,
– sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo: il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi, i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
È possibile portare in detrazione anche le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica), e gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).
In evidenza
Ecco come ottenere la detrazione
Per avere la detrazione del 90% occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”) dal quale risulti:
– la causale del versamento;
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
– il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Sul bonifico le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati applicheranno una ritenuta d’acconto dell’8%.
Per usufruire del beneficio fiscale, inoltre, la norma prevede che i contribuenti dovranno:
– indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
– comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri;
– conservare ed esibire a richiesta degli uffici la documentazione relativa agli interventi realizzati: fatture, ricevute del bonifico, abilitazioni amministrative, delibera assembleare e tabella millesimale per i lavori condominiali.
Solo per gli interventi di efficienza energetica (quelli influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio) in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:
– l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli – – interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi,
– l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori;
– la comunicazione all’Enea, che va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, con la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.
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