Bonus case green: posso usufruire della detrazione del 50% dell’Iva per l’acquisto dell’immobile? Posso detrarre anche l’acquisto del box pertinenziale?
- 19 Dicembre 2023
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno,
avrei la necessità di sapere quali documenti preparare da inserire nella dichiarazione redditi, o far scrivere sul rogito che sarà fatto il prossimo 21 dicembre 2023, per usufruire della detrazione del 50% dell’IVA pagata per acquisto di immobile residenziale in classe energetica A, ceduto dall’impresa di costruzione. Nel mio caso verso l’IVA del 10%. Inoltre, per portare in detrazione anche il box pertinenziale occorre dichiarazione rilasciata dal costruttore più pagamento relativo con “bonifico parlante”? Il bonifico deve richiamare la dicitura “Lavori di ristrutturazione edilizia-Art. 16-bis del T.U.I.R (DPR 917/1986)” e deve indicare il codice fiscale del beneficiario? Ringrazio per l’attenzione. Cordiali saluti
RISPOSTA
Gentile lettore,
la legge di bilancio 2023 ha previsto, per le persone fisiche che acquistano nell’anno 2023 immobili residenziali di classe energetica A o B, una detrazione dall’Irpef del 50% dell’Iva pagata. Per poter usufruire del c.d. “bonus case green”, rileverà l’atto di acquisto dell’immobile avvenuto nel 2023 (da cui si possa evincere che l’immobile è stato acquistato dalla ditta costruttrice; la destinazione ad uso abitativo dell’immobile, la classe energetica A o B; il vincolo pertinenziale in caso di acquisto della pertinenza) e la fattura dalla quale rilevare l’importo dell’IVA da lei pagata nel 2023.
In merito poi alla detrazione di cui all’art.16-bis, comma 1, lett. d), del Tuir, relativa all’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice, la stessa compete per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. Per usufruire di questa detrazione, è necessario che lei sia in possesso dell’atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità con l’abitazione; della dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione imputabili al box/posto auto; del bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Le ricordiamo che le modalità di fruizione del beneficio prevedono che il pagamento avvenga mediante l’apposito bonifico dedicato e che al riguardo, con Circolare 18.11.2016 n. 43/E, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito ulteriori chiarimenti per l’ipotesi in cui vi sia stata, per errore, un’anomalia nella compilazione del bonifico, prevedendo una dichiarazione di atto notorio, con la quale l’impresa costruttrice può attestare che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
Tale documentazione dovrà essere esibita al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della sua dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
Cosa c’è da sapere sul Bonus case green
La legge di bilancio 2023 ha previsto la detrazione del 50% dell’importo corrisposto per l’Iva per gli acquisti di unità immobiliari a destinazione residenziale ad alta efficienza energetica (in classe A e B) effettuati entro il 31 dicembre 2023 direttamente dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi. La detrazione si riferisce all’importo dell’IVA pagata nell’anno di imposta 2023 all’impresa costruttrice e, pertanto, sarà fruibile a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi 2024. Inoltre, in applicazione con quanto già chiarito dall’amministrazione finanziaria per gli anni 2016 e 2017 (Circolare 8.04.2016 n. 12, risposta 7.1), si presume, quale criterio di determinazione del valore agevolabile, quello di cassa, facendo pertanto riferimento all’importo effettivamente pagato nell’anno di imposta 2023. Considerato che tra le condizioni previste dal legislatore non c’è quella dell’utilizzo ad abitazione principale dell’immobile acquistato, il beneficio può spettare anche per comprare una seconda casa.
Relativamente all’acquisto di un box pertinenziale la detrazione, art.16-bis, comma 1, lett. d), del Tuir, può essere concessa, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- vi sia la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
- vi sia un vincolo di pertinenzialità con un’unità abitativa di proprietà del contribuente oppure, se il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione;
- siano documentati dall’impresa costruttrice, anche se concessionaria del diritto di superficie sull’area pubblica, i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi che devono essere tenuti distinti da quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili al beneficio fiscale (Risoluzione 20.12.1999 n. 166, e Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4);
- che il pagamento sia disposto a mezzo bonifico bancario o postale. In caso di acquisto del box pertinenziale senza bonifico bancario o postale, attestazione resa dall’impresa venditrice, mediante atto notorio, di aver correttamente contabilizzato il corrispettivo ricevuto ai fini della corretta tassazione del reddito d’impresa.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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