AIRE e adempimenti fiscali: quali obblighi ho se eredito un immobile in Italia ma risiedo in Inghilterra?

AIRE e adempimenti fiscali: quali obblighi ho se eredito un immobile in Italia ma risiedo in Inghilterra?

DOMANDA

Buongiorno, mio fratello è residente in Inghilterra, con la morte dei miei genitori, abbiamo ricevuto delle proprietà. Paghiamo l’IMU in Italia. Volevo sapere se deve dichiarare quanto ricevuto in Inghilterra. Grazie

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

in generale, gli immobili in Italia di proprietà di persone non residenti e iscritte all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) sono considerati “a disposizione” se non locati, e sono soggetti all’IMU, ma non all’IRPEF, secondo l’aliquota stabilita annualmente da ciascun Comune. Se l’immobile è locato invece, è soggetto sia a tassazione IRPEF (o Cedolare Secca) che ad IMU.

Venendo al suo quesito, se suo fratello è residente in Inghilterra ed iscritto all’AIRE, non è tenuto a dichiarare in Italia i redditi che produce in Inghilterra ma deve presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per eventuali redditi percepiti nel nostro Paese, come ad esempio quelli derivanti da immobili. La normativa vigente prevede infatti, che chiunque produca redditi in Italia, anche se residente all’estero, debba dichiararli all’amministrazione fiscale, salvo specifiche esenzioni previste dalla legge.

Per quanto riguarda l’Inghilterra, suo fratello deve dichiarare tutti i suoi redditi, compresi quelli derivanti dagli immobili in Italia. Tuttavia, grazie alla convenzione tra Italia e Regno Unito, potrà richiedere un credito d’imposta per le tasse pagate in Italia, evitando così la doppia imposizione.

 

Cosa c’è da sapere sull’AIRE e adempimenti fiscali

Secondo la legge italiana, chiunque possieda redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararli all’amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente.

I non residenti, dovranno utilizzare il Modello Redditi PF nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia. Dovranno presentare la dichiarazione Redditi PF, qualificandosi come non residenti, le persone fisiche che nell’anno d’imposta sono residenti all’estero e che nello stesso anno hanno posseduto redditi di fonte italiana imponibili in Italia.

Per essere considerati residenti all’estero ai fini fiscali occorre necessariamente possedere uno dei seguenti requisiti:

  • non essere stati iscritti nell’anagrafe dei residenti in Italia per oltre metà anno (ovvero 183 giorni o 184 nel caso di mesi bisestili);
  • non avere avuto domicilio in Italia per oltre metà anno;
  • non aver avuto dimora abituale in Italia per oltre metà anno.

Sono inoltre considerati residenti in Italia ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l’Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi: in tali accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi. Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi (i testi delle convenzioni sono reperibili anche nel sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’indirizzo www.finanze.gov.it nella sezione “Fiscalità internazionale”).

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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