AIRE: cosa succede se mio figlio si è iscritto in ritardo?
- 12 Febbraio 2024
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Mio figlio lavora a Londra dal 2018, non si è mai iscritto all’Aire. Iscrivendosi ora a febbraio 2024 deve dichiarare tutti i 5 anni precedenti? Può iscriversi e non dichiararli? Che rischio corre? Grazie
RISPOSTA
Gentile lettrice,
la legislazione fiscale italiana introduce la nozione di “residenza” all’art.2 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) che considera fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, ossia per più di 183 giorni nell’anno, sono iscritte nelle Anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.
Venendo al suo quesito, se suo figlio si è iscritto all’AIRE a febbraio 2024 si considera residente nel Regno Unito e pertanto non è tenuto a dichiarare in Italia i redditi da lavoro esteri. Tuttavia, anche se residente all’estero, dovrà dichiarare in Italia eventuali redditi ivi prodotti. Viceversa, se per gli anni precedenti al 2024 suo figlio risultava residente in Italia, avrebbe dovuto dichiarare nel nostro Paese tutti i propri redditi, inclusi i redditi prodotti nel Regno Unito, oltre a quelli prodotti in Italia. In quest’ultimo caso avrebbe avuto diritto al credito d’imposta per le imposte estere definitive.
In riferimento alle sanzioni applicabili alle dichiarazioni dei redditi “omesse” occorrerà attendere l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate. L’omessa dichiarazione, infatti, può essere ravveduta solo entro 90 giorni dalla scadenza del relativo termine di presentazione (articolo 13, comma 1, lettera c), Dlgs n. 472/1997).
Cosa c’è da sapere sull’iscrizione all’AIRE
Si ricorda che per l’anno d’imposta 2022 è ancora possibile regolarizzare la dichiarazione annuale dei redditi presentando il Modello Redditi PF2023 entro il 28/02/2024 pagando la sanzione fissa di €25,00 e regolarizzando con il ravvedimento operoso le eventuali imposte a debito dovute.
Il mantenimento della residenza in Italia comporta l’obbligo di pagare le imposte nel nostro Paese anche sui redditi prodotti all’estero, sulla base del principio della worldwide taxation (art.3 D.P.R. 22.12.1986, n.917), salvo previsioni particolari contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Secondo la norma citata, infatti, i soggetti residenti pagano le imposte nel Paese di residenza sulla base dei redditi ovunque prodotti, mentre i soggetti non residenti pagano le imposte nel Paese nel quale lavorano solo sull’ammontare dei redditi ivi prodotti (principio della fonte e della territorialità).
La legislazione fiscale italiana introduce la nozione di “residenza” all’art.2, D.P.R. 917/1986, che considera fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, ossia per più di 183 giorni nell’anno d’imposta, sono iscritte nelle Anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.
I residenti all’estero assolvono le imposte solo sui redditi “prodotti” in Italia salvo le previsioni delle convenzioni nazionali contro le doppie imposizioni. È pertanto fondamentale, in caso di trasferimento nel corso dell’anno, verificare la data di iscrizione ed accertare se per più della metà dell’anno il contribuente sia stato iscritto all’AIRE.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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