Contratto di locazione a canone sociale: posso detrarre le spese nel 730?
- 29 Agosto 2022
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno, vorrei cortesemente un’informazione per la compilazione del mio 730 precompilato. Abito in un appartamento del Comune e sono intestatario di un contratto di locazione a canone sociale L.R. 27/2009, volevo sapere cortesemente se posso usufruire della detrazione per gli inquilini con contratto di locazione di alloggi adibiti ad abitazione principale di cui al rigo E71 del 730/2022? Grazie mille e buon lavoro.
RISPOSTA
Gentile lettore,
la stipula di un contratto di locazione di un alloggio a canone sociale con il Comune non risulta annoverabile tra i requisiti previsti dalla vigente normativa (art 16, comma 01 del D.P.R. n. 917/1986 – TUIR ) per poter usufruire della detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, da indicare al rigo E71 del modello 730/2022.
Il D.L. n. 47/2014 (c.d. Piano casa), per la detenzione di un “alloggio sociale” (ATER ex IACP e del Comune), aveva introdotto un’agevolazione fiscale esclusivamente per il triennio 2014-2015-2016.
Possiamo, quindi, confermarle che la detrazione per i canoni di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, da far valere nella dichiarazione dei redditi 2022, riguarda soltanto i contratti che rimandano alla legge n. 431/1998 e non i contratti a canone sociale stipulati con il Comune.
Cosa c’è da sapere sul contratto di locazione
Ai soggetti che hanno stipulato o rinnovato un contratto di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfettaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:
- 300,00 € se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71 €;
- 150,00 € se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a euro 15.493,71 € ma non a euro 30.987,41 €.
La detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ma anche se è stato stipulato ai sensi di precedenti normative ed automaticamente prorogato per gli anni successivi (Risoluzione 16.05.2008 n. 200/E).
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta nella misura del 50 € ciascuno in relazione al loro reddito).
Per i contratti a “canone concordato”, stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4, commi 2 e 3, della l. n. 431 del 1998, è prevista una detrazione d’imposta di:
495,80 € se il reddito complessivo non supera 15.493,71 €;
247,90 € se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 € ma non superiore a 30.987,41 €.
Nessuna detrazione se il reddito è superiore a 30.987,41 €.
Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre verificare la necessità dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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