Bonus mobili: è possibile acquistarli dopo la data di comunicazione di fine lavori?

Bonus mobili: è possibile acquistarli dopo la data di comunicazione di fine lavori?

DOMANDA

Buongiorno, seguo la vostra rubrica e la trovo molto interessante. Spero possiate rispondermi.
In sostanza, ho iniziato ad aprile scorso la ristrutturazione della mia prima casa, della quale sono unica proprietaria. La ristrutturazione è ancora in corso e dovrebbe finire entro l’autunno perché pago un po’ per volta. Devo acquistare i mobili ma è impossibile prenderli tutti prima della fine dei lavori, mi chiedevo: è possibile acquistarli anche dopo la data di comunicazione della fine dei lavori oppure la spesa deve essere fatta prima della fine dei lavori stessi? E nel caso potrei acquistarli l’anno prossimo? Vi ringrazio

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

l’Agenzia delle Entrate, nella guida al Bonus mobili ed elettrodomestici pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, chiarisce che per effetto della proroga dalla legge di bilancio 2022, la data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2024.

La legge non prevede alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei beni. Tuttavia, mentre i mobili possono essere acquistati anche dopo l’ultimazione dei lavori e fino al 31 dicembre 2024, viceversa, è essenziale che i lavori di ristrutturazione siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.

Venendo dunque al suo quesito, lei potrà certamente avvalersi del bonus mobili per le spese di arredo e acquisto di elettrodomestici che andrà a sostenere nel corso del 2022, nel presupposto che i lavori agevolati risultino iniziati nello stesso anno (aprile 2022). Per tutto l’anno in corso, potrà avvalersi di una detrazione Irpef più favorevole sulla metà dell’importo acquistato, fino al limite massimo detraibile di € 10.000. Dal 2023 il rimborso scenderà al nuovo importo massimo detraibile, fissato a 5 mila euro, da considerarsi al netto di tutte le spese sostenute nell’anno 2022.

 

Cosa c’è da sapere sul Bonus mobili

Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

L’agevolazione è stata prorogata dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, comma 37) per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta solo al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 € per l’anno 2022 e di 5.000 € per gli anni 2023 e 2024 (il limite era pari a 16.000 € per gli acquisti effettuati nel 2021) riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono stati effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, o sono iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in tale anno, il limite di spesa deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è usufruito della detrazione.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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