IMU: chi è tenuto a versarlo se si è comproprietari dello stesso immobile?
- 3 Maggio 2022
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale

DOMANDA
Dopo la successione a seguito decesso del papà proprietario di 2 abitazioni io e mia sorella siamo comproprietari a metà di entrambe.
Una è la mia residenza e l’altra è quella di mia sorella, le abitazioni erano 1° e 2° abitazione del papà e noi avevamo un comodato d’uso gratuito. Vorrei sapere cosa succede con l’IMU e cosa è possibile fare per pagare un’imposta ridotta, cordiali saluti.
RISPOSTA
Gentile Lettrice,
l’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.
Dal quesito emerge che lei è proprietaria al 50% dell’abitazione in cui dimora e risiede (Immobile “A”), mentre sua sorella detiene la restante quota del 50%. Nell’altro appartamento, invece, (Immobile “B”) ognuno di voi detiene sempre il 50% ma è sua sorella che vi dimora e risiede.
In questo caso lei non dovrà assolvere l’IMU per la sua abitazione (Immobile “A”) mentre sua sorella dovrà corrispondere l’imposta in riferimento alla quota del 50%.
Relativamente all’immobile in cui risiede sua sorella (Immobile “B”) quest’ultima sarà esente da IMU, in quanto costituisce abitazione principale, mentre lei dovrà corrispondere l’imposta sulla sua quota del 50%.
Per questa particolare fattispecie non sussistono riduzioni e/o esenzioni di carattere generale, tuttavia può verificare con il suo Comune se ha previsto delle aliquote ridotte per questi casi particolari.
Cosa c’è da sapere sull’IMU
L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.
Sono assimilate per legge all’abitazione principale:
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Ferme restando le sopra indicate ipotesi di assimilazione all’abitazione principale, che sono stabilite dalla legge e non possono essere in alcun modo modificate dal comune, quest’ultimo ha la facoltà di prevedere, con proprio atto regolamentare l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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