Riduzione canone di locazione: cosa fare per essere in regola
- 8 Marzo 2022
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale

DOMANDA
Se il proprietario di un appartamento locato con cedolare secca, accorda una riduzione del canone di locazione per un anno, ovvero ridurre da 500 euro al mese a 450 euro mensili, cosa deve fare, per ridurre la tassazione, in proporzione senza modificare il contratto originario, ed essere nel contempo in regola? Grazie
RISPOSTA
Gentile Lettore,
in linea generale, l’accordo tra il locatore e il conduttore, con cui si riduce il canone di locazione inizialmente pattuito, e pertanto una riduzione del canone di locazione non deve necessariamente essere comunicato all’Amministrazione finanziaria, come invece è previsto in caso di cessione, proroga (anche tacita) e risoluzione, del contratto di locazione. Queste vanno registrate in termine fisso, con il versamento dell’imposta (67 euro), entro trenta giorni dall’evento, ai sensi dell’articolo 17 del Tur.
L’accordo di riduzione del canone di locazione andrà invece registrato, qualora sia stato formalizzato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Poiché la riduzione del canone di affitto determina in capo al locatore una diminuzione della base imponibile, sia ai fini dell’imposta di registro (se non locato in regime di cedolare secca), sia ai fini delle imposte dirette, è interesse delle parti dare data certa all’atto di fronte a terzi, mediante la sua registrazione.
In questo caso per la registrazione dell’atto con il quale viene formalizzato esclusivamente tale accordo, non sono comunque dovute le imposte di registro e di bollo (articolo 19 del Dl 133/2014).
Questa norma si applica anche alla registrazione degli accordi di riduzione del canone di locazione di contratti per i quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca.
In sintesi, venendo al suo quesito, poiché la riduzione del canone di locazione determinerà una diminuzione della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta sostitutiva da versare, è nel suo interesse registrare l’accordo di riduzione del canone di locazione, atteso che per tale registrazione non sono comunque dovute le imposte di registro e di bollo.
Cosa c’è da sapere sulla riduzione del canone di locazione e sulla cedolare secca
La possibilità di richiedere il regime fiscale della “cedolare secca”, previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011, è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni.
Il regime della cedolare secca sulle locazioni prevede l’applicazione di un’imposta (pari al 21% o al 10% del canone annuale di locazione, a seconda che si tratti di contratto libero o a canone concordato) che sostituisce, oltre all’Irpef e alle addizionali regionale e comunale, le imposte di registro e di bollo.
Chi sceglie questo regime deve versare l’imposta nei tempi e con le stesse modalità previste per l’Irpef, vale a dire in acconto e saldo. Per il primo anno in cui si dà in locazione un immobile l’acconto non è dovuto, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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