Il Modello Redditi PF 2021 e la correzione del Modello 730/2021 già presentato
- 24 Agosto 2021
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Modello 730, Modello redditi PF
C’è tempo fino al 30 novembre per presentare il Modello Redditi Persone Fisiche. Chi ha già presentato il Modello 730/2021 e si è accorto di non aver fornito al CAF tutti gli elementi che andavano indicati nella dichiarazione, può presentare un Modello 730/2021 integrativo entro il 25 ottobre o un Modello Redditi PF correttivo nei termini entro il 30 novembre, a seconda della correzione da effettuare.
Coloro che non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi Modello 730/2021 possono ancora farlo entro il 30 settembre. Chi, invece, presenta il Modello Redditi PF anziché il Modello 730, ha tempo fino al 30 novembre 2021.
Non possono utilizzare il modello 730 ordinario, ma devono presentare esclusivamente il Modello Redditi PF i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
- nel 2020 hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
- nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione non risultano residenti in Italia;
- devono presentare anche una delle dichiarazioni: IVA, IRAP, Modello 770.
A differenza del modello 730, con il modello Redditi Persone Fisiche i versamenti delle imposte sono effettuati direttamente dal contribuente attraverso il modello F24, che deve essere presentato in banca o in posta (o solo per via telematica quando ci sono crediti utilizzati in compensazioni).
Qualora invece la dichiarazione si concluda con un credito di IRPEF e/o delle addizionali, lo stesso può essere:
- chiesto a rimborso, con tempi più lunghi rispetto al Modello 730;
- lasciato a credito, per essere utilizzato in diminuzione di imposte eventualmente dovute per l’anno in corso o per l’anno successivo (eccedenze).
Chi ha già presentato il Modello 730/2021 e si è accorto di non aver fornito al CAF tutti gli elementi che andavano indicati nella dichiarazione, può presentare un Modello 730/2021 integrativo (codice 1, codice 2, codice 3) entro il 25 ottobre o un Modello Redditi Persone fisiche correttivo nei termini entro il 30 novembre, a seconda della correzione da effettuare.
Se il contribuente si è accorto di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, ci si è dimenticati di indicare una spesa sanitaria) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), può chiedere al CAF entro il 25 ottobre di elaborare un nuovo modello “730 integrativo codice 1”.
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto d’imposta che effettua il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare, sempre entro il 25 ottobre, un nuovo modello “730 integrativo codice 2”.
Se il contribuente si è accorto di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito (ad esempio, ci si è dimenticati di indicare un reddito nel Quadro Fabbricati, oppure una CU2020 nel Quadro Redditi di lavoro dipendente) deve utilizzare il Modello REDDITI Persone fisiche 2021.
Il Modello REDDITI Persone fisiche 2021 può essere presentato:
- entro il 30 novembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
Novità 2021
In analogia al Quadro C del Modello 730, anche il Quadro RC del Modello Redditi Persone Fisiche 2021 è stato modificato per accogliere i due nuovi istituti del “trattamento integrativo” e “l’ulteriore detrazione”, introdotti dal decreto legge n. 3/2020, con decorrenza 1° luglio 2020 al fine di ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente.
Dal 1° luglio 2020, infatti, non è più possibile fruire del bonus Irpef. In sostituzione, a partire da tale data e fino al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito di 600 euro, denominato “trattamento integrativo”. Destinatari del credito sono i titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 28mila euro.
Dal 1° gennaio 2021 l’importo del trattamento integrativo è pari a 1.200 euro e sostituisce interamente il bonus Irpef.
Altra novità per la riduzione della pressione fiscale sui redditi più alti, è che dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 è riconosciuta “un’ulteriore detrazione” ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo superiore a 28mila euro, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. L’importo dell’ulteriore detrazione è di 600 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 28.001 euro, in caso di superamento di tale limite, l’ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 480 euro per i possessori di reddito complessivo fino a 35mila euro.
Per i possessori di reddito complessivo superiore a 35.001, l’importo dell’ulteriore detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40mila euro.
50&PiùCaf è a tua disposizione per l’elaborazione del modello 730 e Redditi Persone Fisiche 2021, nonchè per i modelli integrativo e correttivo nei termini.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
Potrebbe interessarti anche
-
Assicurazioni: quali portare in detrazione sul 730?
Per contrastare i danni correlati a molteplici casistiche che possono verificarsi nella vita di ogni giorno (incidenti, eventi climatici avversi, etc), può essere necessario stipulare una o più assicurazioni.
30 Luglio 2024 -
Superbonus 110%: la detrazione spetta anche al familiare convivente?
Si ritiene che il requisito, per i familiari conviventi, debba sussistere con riferimento alla data di inizio lavori (o del pagamento delle spese se antecedente all’inizio dei lavori) senza che ci sia l’ulteriore obbligo di mantenerlo per tutto il periodo di fruizione o di vigenza dell’agevolazione fiscale.
5 Luglio 2021