Il conguaglio del Modello 730/2021
- 15 Luglio 2021
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, Modello 730, Modello redditi PF
Tutto quello che c’è da sapere sul conguaglio del modello 730/2021, scadenza, contribuenti senza sostituto d’imposta e i recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia Entrate con la Circolare n. 7/E.
Come è noto, già dallo scorso anno, la scadenza per la presentazione del Modello 730 è fissata al 30 settembre.
Con la nuova scadenza, la data del conguaglio, a credito o debito, non è unica per tutti, ma varia in base a quando si presenta la dichiarazione dei redditi. In particolare, i conguagli sono effettuati a partire dalla prima retribuzione utile di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto i risultati contabili da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La busta paga di luglio potrebbe, pertanto, già contenere il rimborso a credito per i lavoratori dipendenti, così come la mensilità di agosto o di settembre per i pensionati. Ma tutto dipende dal momento di presentazione della dichiarazione dei redditi. Non c’è una data unica.
Per quanto riguarda il conguaglio a credito il sostituto d’imposta nella prima retribuzione utile potrebbe non rimborsare la totalità del credito risultante dal 730-4. Questo si verifica quando i crediti del Modello 730, che il sostituto d’imposta deve rimborsare, sono superiori alle ritenute che lo stesso deve complessivamente versare all’erario. In tal caso il sostituto rimborserà i crediti residui nei mesi successivi, dandone notizia al dipendente contestualmente all’erogazione della prima rata di rimborso.
Se entro il 31/12/2021 il sostituto d’imposta non è riuscito ad effettuare il rimborso, provvederà a comunicare all’interessato gli importi ai quali ha diritto, indicandoli nella certificazione Modello CU2022. Tali importi potranno essere fatti valere nella dichiarazione successiva o nella prima dichiarazione utile, se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenterà la dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui, invece, il risultato della liquidazione della dichiarazione, evidenziato nel Modello 730-4, risultasse a debito, l’intero importo verrà trattenuto dal sostituto d’imposta nella prima retribuzione utile, se non è stata chiesta la rateizzazione. Qualora la retribuzione risultasse insufficiente a trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalle retribuzioni erogate nei mesi successivi. Il differimento del pagamento comporta, anche in caso di rateizzazione, l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40 per cento mensile in aggiunta alle somme da versare.
A novembre, invece, verrà effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca.
Se entro il mese di dicembre 2021, il sostituto d’imposta non è riuscito a trattenere gli importi da versare, dovrà comunicarlo al contribuente, che provvederà a versarli con Modello F24, con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile, entro il 31 gennaio 2022.
Per i contribuenti senza sostituto d’imposta ma in possesso dei requisiti per presentare il Modello 730, che hanno presentato un Modello 730/2021 senza sostituto d’imposta e dalla dichiarazione è emerso un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista) trasmette la delega di versamento degli importi a debito utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure consegna la delega di versamento Modello F24 direttamente al contribuente.
Nel caso in cui, invece, dalla dichiarazione è emerso un credito, in mancanza del sostituto, il rimborso sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Il rimborso non verrà erogato se il credito derivante dalla somma algebrica complessiva delle singole imposte, a debito e a credito, è pari o inferiore a 12,00 euro.
I contribuenti senza sostituto che vogliono ottenere l’accredito del rimborso fiscale direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale, possono farne richiesta comunicando il proprio codice IBAN. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, oppure presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.
Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle Entrate può effettuare sulla dichiarazione dei redditi i controlli preventivi. In via automatizzata o mediante verifica della documentazione, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione del 730, per le posizioni che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (indipendentemente dall’importo del rimborso), oppure determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro. Per le posizioni sottoposte a controllo preventivo, il rimborso verrà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate al termine dei controlli, ed entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione Modello 730/2021.
In caso di decesso del contribuente, se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto comunica agli eredi l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute da versare con Modello F24.
Laddove il conguaglio del Modello 730, presentato dal deceduto prima del decesso, è a credito, lo stesso credito potrà essere scomputato nella dichiarazione dei redditi da presentare l’anno successivo per conto del de cuius. Dallo scorso anno, infatti, gli eredi possono presentare per conto del deceduto sia il Modello Redditi PF, che in alternativa il 730.
COSA C’È DA SAPERE…
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Circolare n. 7/E del 25/06/2021, con i consueti chiarimenti riguardanti gli oneri deducibili e detraibili, in vista della presentazione del Modello 730/2021 e Modello Redditi PF 2021.
Uno degli aspetti di maggior interesse affrontati dall’Agenzia delle Entrate nella suddetta Circolare, riguarda sicuramente l’obbligo di tracciabilità del pagamento degli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione IRPEF del 19%.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che la dimostrazione dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può avvenire, innanzitutto, mediante la relativa annotazione in fattura o ricevuta fiscale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione.
In sostanza, nella fattura rilasciata dal soggetto che ha fornito la prestazione (ad esempio, lo specialista che ha effettuato la visita medica “privata”) ovvero sullo scontrino o documento commerciale, deve essere riportata la dicitura riguardante la modalità di pagamento, ad esempio, “pagamento con bonifico”, “pagamento con bancomat” o anche “pagamento elettronico”.
E’ bene evidenziare che detta annotazione deve essere riportata dal soggetto che emette il documento. L’Agenzia non contempla la possibilità che il documento di spesa sia integrato con annotazione da parte del soggetto che ha sostenuto la spesa e che intende fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi.
In mancanza di tale specifica nella documentazione attestante la spesa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione, ovvero tramite:
- ricevuta della carta di debito / credito;
- copia del bollettino postale; MAV;
- ricevuta di pagamento con PagoPA;
- copia dell’estratto conto bancario.
Con riferimento agli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari l’Agenzia specifica che, sono idonee a dimostrare il rispetto del requisito di tracciabilità le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banca / posta) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati.
L’Agenzia ha chiarito inoltre che l’onere può essere considerato “sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento tracciabili intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa”.
La Circolare conferma infine che l’obbligo di utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili non opera per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche ovvero da strutture sanitarie private accreditate al SSN. Sono esonerati dall’obbligo di tracciabilità infatti anche i farmaci veterinari e le prestazioni mediche veterinarie (se fornite da una struttura accreditata al SSN).
50&PiùCaf è a disposizione per tutte le informazioni necessarie e per l’elaborazione del modello 730 e Redditi PF.
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