Se non ho più il sostituto d’imposta come posso ricevere il credito 730?
- 8 Giugno 2021
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Modello 730, Modello redditi PF, Quesito fiscale

DOMANDA
Buonasera, sono un vostro socio della sede di Milano che ha utilizzato i vostri servizi per la successione di mia madre.
Ora ho un quesito che riguarda la mia dichiarazione dei redditi. Sono un lavoratore dipendente che ha raggiunto un accordo con l’azienda per un’uscita a fine giugno senza avere un altro rapporto di lavoro. Fino all’anno scorso utilizzavo il modello 730 precompilato con sostituto d’imposta, quest’anno cosa posso utilizzare, sempre il 730 precompilato senza sostituto d’imposta, il 730 ordinario da trasmettere tramite CAF, oppure la dichiarazione dei redditi persone fisiche da tramettere direttamente all’Agenzia delle Entrate?
RISPOSTA
L’Agenzia delle entrate ha chiarito, in via generale, che possono presentare il modello 730 cosiddetto “dipendenti senza sostituto” i contribuenti che hanno percepito nell’anno d’imposta redditi di lavoro dipendente e/o alcuni redditi assimilati e che non hanno un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Tornando al suo quesito poiché lei nel 2020 ha percepito dei redditi di lavoro dipendente potrà presentare un Modello 730/2021 cosiddetto “dipendenti senza sostituto” rivolgendosi a un CAF oppure a un Professionista abilitato. In alternativa potrà anche utilizzare il Modello 730 Precompilato dell’Agenzia delle entrate avendo cura di evidenziare che si tratta di un 730 “senza sostituto”, nell’apposita sezione in cui vanno indicati i dati del Sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.
In caso di conguaglio a credito il rimborso sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate entro il termine di sei mesi dalla scadenza di presentazione del Modello 730 (cioè entro sei mesi dal 30 settembre 2021).
Cosa c’è da sapere
Se viene presentato un Modello 730 dipendenti senza sostituto in caso di conguaglio a credito il rimborso viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate.
Per accelerare i tempi del rimborso è possibile presentare all’Agenzia delle entrate il “Modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali”.
A seguito della presentazione del modello l’Agenzia provvederà ad accreditare la somma spettante direttamente sul conto corrente del dichiarante. In assenza della comunicazione delle coordinate bancarie bisognerà attendere la lettera inviata dall’Agenzia con le istruzioni per ricevere il rimborso.
Al contrario, se dalla dichiarazione presentata emerge un debito è necessario effettuare il pagamento con Modello F24 presso un qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
I versamenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno, ovvero entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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