Eredi e detrazione fiscale per ristrutturazione immobile: come funziona?
- 24 Maggio 2021
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Modello 730, Modello redditi PF, Quesito fiscale
DOMANDA
Buonasera, il 18/12/2019 è morta mia madre, aveva delle spese di ristrutturazione sulla sua casa. Ho un fratello che risiede all’estero, le spese di ristrutturazione chi potrà scaricarle? io al 100% in quanto mio fratello risiede all’estero e pertanto non fa la dichiarazione dei redditi? La casa è libera.
Se la casa venisse venduta, che fine faranno le spese di ristrutturazione? se nel rogito faccio inserire la postilla potrò comunque portarle io in detrazione oppure no?
Grazie e cordiali saluti
RISPOSTA
In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.
Nel suo caso se sua madre è deceduta nel 2019 e gli eredi siete lei e suo fratello, la detrazione sull’immobile a disposizione spetta al 50% a ciascuno di voi, sia in riferimento all’anno 2019, sia in riferimento all’anno 2020.
Infatti, poiché la detrazione spetta a chi ne aveva il possesso al 31 dicembre dell’anno di riferimento, anche l’intera quota di detrazione spettante per l’anno 2019 doveva essere ripartita tra gli eredi e non poteva essere indicata nella dichiarazione dei redditi del de cuius.
Per gli anni futuri se suo fratello, che non utilizza il predetto immobile perché vive all’estero, stipulasse con lei un comodato ad uso gratuito, potrà allora detrarre il 100% delle spese di ristrutturazione avendo lei la disponibilità dell’intero immobile. A tal fine si ritiene necessario che il contratto venga registrato all’Agenzia delle Entrate. In alternativa la detrazione le spetterà al 100% anche se lei destinasse l’immobile a sua abitazione principale in quanto, in questo caso, sarebbe l’unica a poterne disporre.
In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite si perdono e non sono nemmeno trasferibili all’acquirente/donatario.
Cosa c’è da sapere
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.
A tal riguardo, si precisa che:
- se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre;
- se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
- se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo non avendone più gli altri la disponibilità.
La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. L’erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente, perché ad esempio concesso in comodato o in locazione. In questi casi specifici, al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà comunque beneficiare delle eventuali rate residue di competenza se l’immobile torna a suo disposizione.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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