Posso usufruire del bonus mobili anche in caso di cessione del credito per i lavori di ristrutturazione?

Posso usufruire del bonus mobili anche in caso di cessione del credito per i lavori di ristrutturazione?

Posso usufruire del bonus mobili anche in caso di cessione del credito per i lavori di ristrutturazione?

DOMANDA

Buongiorno, per i lavori di ristrutturazione dell’appartamento in cui viviamo verrà aperta la CILA a nome di mio marito che è anche unico proprietario dell’appartamento. Faremo la cessione del credito per poter avere il bonus del 50% questo perché mio marito è incapiente IRPEF. Ci hanno spiegato che solo chi sostiene le spese di ristrutturazione ha diritto al bonus mobili che sappiamo essere detraibile ma non cedibile. Quindi se sarà solo mio marito a pagare la ristrutturazione non avremo il bonus mobili. Mi domandavo se posso pagare almeno parte della ristrutturazione e avere così il bonus mobili in quanto potrei detrarlo dalla mia IRPEF a debito. È consigliabile aprire la CILA ad entrambi? O avere un conto cointestato? Ho molti dubbi in merito. Grazie davvero infinite per la gentile risposta.

RISPOSTA

Se sono stati effettuati, su una singola unità immobiliare residenziale, interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia per i quali spetta la detrazione del 50% delle spese sostenute, si ha diritto anche al bonus mobili ed elettrodomestici, cioè alla detrazione delle spese effettuate per l’acquisto dei beni destinati ad arredare l’immobile in cui sono stati realizzati gli interventi.

L’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 30 del 22/12/2020, rispondendo a dei quesiti relativi al Superbonus, ha evidenziato che il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito. Tale possibilità è, peraltro, riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

Tornando al suo quesito se suo marito ha sostenuto le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria ed ha ceduto l’intero credito d’imposta può comunque usufruire del bonus arredi, anche se nella sua dichiarazione non saranno esposte le spese per gli interventi edilizi vista la cessione integrale del credito.

Resta fermo che le fatture relative all’acquisto degli arredi devono essere intestati alla persona che usufruisce del bonus mobili in dichiarazione dei redditi la quale dovrà provvedere anche al pagamento delle relative spese.

In alternativa se lei ha sostenuto una parte delle spese di manutenzione straordinaria/ristrutturazione edilizia e contestualmente ha provveduto anche ad acquistare gli arredi, sostenendo la relativa spesa, potrà portarli in detrazione nella sua dichiarazione dei redditi. A tal fine non si ritiene necessario che risulti anche intestataria della CILA se quest’ultima è comunque stata presentata in ossequio alla normativa edilizia vigente e in conformità ai regolamenti comunali in materia.

Cosa c’è da sapere

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (cosiddetto “bonus mobili”).

La detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 10.000 elevato a euro 16.000 per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.
La detrazione, sulle singole abitazioni, è collegata agli interventi:

– di manutenzione straordinaria;
– di restauro e di risanamento conservativo;
– di ristrutturazione edilizia.

Il sostenimento delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati.
La detrazione spetta al contribuente che si avvale della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.
Pertanto, nell’ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l’arredo della medesima abitazione dall’altro, la detrazione per l’acquisto dei mobili non spetta a nessuno dei due coniugi.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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