Comodato ad uso gratuito: posso fare i lavori di ristrutturazione e usufruire delle detrazioni fiscali?
- 12 Aprile 2021
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Modello 730, Modello redditi PF, Quesito fiscale
DOMANDA
Risiedo in un appartamento di proprietà di mio figlio a titolo gratuito. Che tipo di contratto dobbiamo stipulare? Per i lavori che farò potrò usufruire di sconti fiscali? Grazie.
RISPOSTA
In riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia che consentono di usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione spetta anche ai detentori dell’immobile; a condizione però che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile risulti da un atto (contratto di locazione o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio.
Tornando al suo quesito le confermiamo che potrà usufruire della detrazione per le spese sostenute sull’appartamento di proprietà di suo figlio a condizione che, prima dell’inizio dei lavori, registriate all’Agenzia delle Entrate un contratto di comodato ad uso gratuito.
In aggiunta suo figlio, in qualità di proprietario dell’immobile, le dovrà rilasciare una dichiarazione nella quale conferisce il consenso ad eseguire i lavori sull’abitazione. Le fatture relative ai lavori dovranno essere intestate a lei, in quanto ne sostiene le spese, mentre il pagamento dovrà essere effettuato con un bonifico bancario “dedicato”, utilizzando la specifica modulistica predisposta dalle Banche/Poste. Nel bonifico dovrà indicare la causale del versamento (Interventi di ristrutturazione articolo 16 bis del Tuir), il codice fiscale del beneficiario della detrazione fiscale e il codice fiscale/partita Iva del beneficiario del pagamento.
Cosa c’è da sapere
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.
Tra i soggetti a cui spetta la detrazione ci sono:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- conviventi di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge n. 76 del 2016;
- futuro acquirente.
La detrazione spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento. Per familiari si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.
Lo status di convivenza deve sussistere, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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