Casa in comodato d’uso gratuito al figlio: ho diritto allo sconto del 50% sull’IMU?
- 22 Marzo 2021
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: IMU, Quesito fiscale
DOMANDA
Ho una casetta fuori la provincia di residenza: ho fatto il comodato per un mio figlio devo pagare l’IMU al 100%? Fiducioso di una vostra risposta ringrazio e porge i doverosi ossequi.
RISPOSTA
La norma agevolativa IMU prevede che chi concede in comodato d’uso gratuito, con obbligo di registrazione del relativo contratto, l’immobile di proprietà ad un parente di primo grado in linea retta, può beneficiare dello sconto del 50% della base imponibile. Ciò a condizione che il proprietario (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato.
Poiché Lei risiede in un comune diverso rispetto a quello in cui è situato l’immobile concesso in comodato a Suo figlio, è quindi tenuto al pagamento dell’IMU, applicando l’aliquota ordinaria deliberata dal comune senza possibilità di riduzione del 50% della base imponibile.
Cosa c’è da sapere
La Nuova IMU non presenta novità particolari rispetto al 2020. Va a regime la gestione delle rate per semestre quindi, ad esempio, un immobile presente da marzo si paga per 4 mesi in acconto e per 6 mesi a saldo.
Agevolazioni: rimangono invariate la riduzione del 50% per i comodati gratuiti a condizioni di legge e la riduzione al 75% per l’IMU per gli immobili locati a canone concordato.
Nuova Riduzione del 50% per i pensionati residenti all’estero: con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” è stata inserita la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all’estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l’Italia:
- art. 1 comma 48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria è applicata nella misura della metà. La tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo è dovuta invece in misura ridotta di due terzi.
Esenzioni: rimane esente l’abitazione principale e relative pertinenze. Si paga invece se l’abitazione principale è di categoria catastale A1, A8 o A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli).
Esenzione in seguito a emergenza sanitaria da Covid-19. In base al Decreto Agosto per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l’Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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