Bonus mobili: si può usufruire della detrazione anche se la casa è intestata al coniuge?
- 8 Febbraio 2021
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Modello 730, Modello redditi PF, Quesito fiscale
DOMANDA
Posso recuperare io il bonus mobili su una casa intestata a mia moglie che non avendo reddito non può recuperare. Siamo in separazione dei beni e residenze diverse. Grazie
RISPOSTA
Per poter usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, è indispensabile realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
Inoltre la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), oppure da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di:
- mobili nuovi
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A o superiore per i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).
Se le spese per la ristrutturazione edilizia sono state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l’arredo della medesima abitazione dall’altro, la detrazione per l’acquisto dei mobili non spetta a nessuno dei due coniugi (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 2.5).
Se le fatture d’acquisto dei mobili sono intestate ad un coniuge ed il bonifico è ordinato dall’altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, l’agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste) ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.
Venendo al suo quesito, Lei può usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, se ha effettivamente sostenuto tale spesa, effettuando il pagamento, ad esempio, a mezzo bonifico bancario con addebito su un conto corrente cointestato tra i due coniugi, e sempreché ha diritto e beneficia anche alla detrazione delle spese di ristrutturazione sostenute per lo stesso immobile che si è arredato.
Cosa c’è da sapere
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è elevato a 16.000 euro, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020.
Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.
I documenti da conservare sono:
- l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.
Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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