Se la spesa sportiva per attività dilettantistica è intestata a un solo genitore, è possibile dividere la detrazione al 50%?

Se la spesa sportiva per attività dilettantistica è intestata a un solo genitore, è possibile dividere la detrazione al 50%?

DOMANDA

L’anno scorso abbiamo sostenuto spese sportive per attività dilettantistica di nostro figlio di 10 anni, per un importo di 500 euro. La ricevuta è intestata a me, ma effettivamente la spesa è stata sostenuta da entrambi i genitori non conviventi. Ho annotato nella ricevuta la percentuale di detraibilità (fermo restando il limite dei 210 euro) del 50% ciascuno.
Al Caf però mi dicono che non possono effettuare la detrazione al 50% ma bensì al 100% al genitore intestatario della ricevuta. Io non posso portare in detrazione il 100% poiché il papà, come ho specificato al Caf, ogni mese mi restituisce il 50% della spesa tramite bonifico. Negli anni precedenti abbiamo adottato sempre questa procedura e mai nessun Caf ha fatto obbiezioni.
Mi chiedo: abbiamo sempre sbagliato negli anni precedenti oppure sbaglia questo ultimo Caf?
Grazie


RISPOSTA

L’Art. 15, comma 1, lett. i – quinquies), del TUIR stabilisce una detrazione nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni. Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 14.1). La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il DI 28 marzo 2007 pubblicato sulla GU del 09.05.2007 n. 106.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli). L’importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro. La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.
Tornando al Suo quesito, ha specificato che la ricevuta è intestata a Lei e pertanto non è possibile ripartire la spesa perché, se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale detrazione. Se il documento di spesa fosse stato intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese si sarebbero potute suddividere, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori.
Nel caso in cui riscontrasse degli errori di compilazione o di calcolo nelle precedenti dichiarazioni, potrà rivolgersi al CAF per correggerli.

Cosa c’è da sapere

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente a carico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (Risoluzione del 25.02.2009 n. 50).
Le modalità attuative dell’agevolazione sono state fissate dal decreto interministeriale 28 marzo 2007 che ha definito:
– cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine ecc.;
– la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione.
In particolare, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all’art. 90 commi 17 e seguenti, della legge n. 289 del 2002, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica. Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:
– destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
– gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).
La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:
– le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;
– le società di capitali di cui alla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico);
– le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.
La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento. La documentazione deve riportare ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), del citato DI 28 marzo 2007:
– la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);
– la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc.);
– l’attività sportiva esercitata (es. nuoto, pallacanestro ecc.);
– l’importo pagato;
– i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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