Due coniugi proprietari e residenti in due abitazioni diverse, ma nello stesso comune, devono pagare l’Imu?
- 25 Novembre 2019
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, IMU, Quesito fiscale
DOMANDA
Leggo la Vostra rivista tramite mio suocero e forse siete gli unici che sanno darmi una risposta utile. Io e mia moglie siamo in separazione di beni e da sempre abbiamo due stati di famiglia diversi abitando in due diverse case nello stesso comune. Da poco le 2 case hanno proprietà separata (1 intestata a me 1 intestata a mia moglie. In pratica 2 case con due proprietà e 2 stati di famiglia.
Come regolarsi con l’Imu? Il DF del 18/5/2012 non sembra chiarissimo.
Grazie
RISPOSTA
La normativa di riferimento Imu (istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata oltre che dall’articolo 13, anche dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23) considera come “abitazione principale” l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
La norma dispone, tra le varie, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Se i componenti dello stesso nucleo hanno invece stabilito la residenza e la dimora abituale in due abitazioni che insistono in due comuni diversi, ad avviso del Ministero dell’economia (circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF) è possibile considerale entrambe come abitazioni principali, “poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.
Nel caso rappresentato nel quesito, in applicazione alla richiamata interpretazione ministeriale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare possono applicarsi per un solo immobile. Al riguardo della residenza della famiglia, gli articoli 143 e 144 del c.c. stabiliscono che “dal matrimonio deriva l’obbligo…alla coabitazione” e “I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa”. Anche in fase di accertamento Imu, i comuni hanno ritenuto, in via generale, “elusivi” comportamenti dissimili in quanto i coniugi dovrebbero comunque condividere il medesimo tetto coniugale proprio in virtù del disposto degli articoli 143 e 144 . Se ne può concludere quindi che simili casi vanno valutati con la massima attenzione e che sia onere del contribuente dare prova del suo corretto operato dimostrando che l’intento non fosse elusivo.
Cosa c’è da sapere
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”
Quindi perché sia “abitazione principale” si devono presentare contemporaneamente 3 condizioni:
– il possesso/proprietà (o altro titolo reale quale ad esempio l’usufrutto o il diritto di abitazione);
– la residenza anagrafica;
– la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.
Se si ha la residenza in una città ma (ad es. per motivi di lavoro) si vive in altra città, non si può più considerare abitazione principale.
Pertinenze: potrà essere tassata con le stesse aliquote dell’abitazione principale solo una pertinenza per categoria. Quindi una per ogni eventuale categoria catastale quali magazzini, box, tettoie etc… (ad esempio: se come pertinenze si hanno n. 2 box, si potrà beneficiare dell’aliquota di abitazione principale solo per uno dei due. Per il secondo box si dovrà effettuare il calcolo con aliquota ordinaria). In caso di più pertinenze della stessa categoria catastale è il contribuente a scegliere quale considerare pertinenza dell’abitazione principale.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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