Chi ha in comodato d’uso un appartamento ha diritto alle detrazioni fiscali se provvede alla ristrutturazione?

Chi ha in comodato d’uso un appartamento ha diritto alle detrazioni fiscali se provvede alla ristrutturazione?

DOMANDA

Ho un appartamento in comodato d’uso da ristrutturare. Per aver diritto alle detrazioni fiscali le fatture debbono essere intestate e pagate dal proprietario? Devono essere intestate ad entrambi o solo al comodatario? I bonifici da chi devono essere fatti? Il proprietario non ha la possibilità di detrarre le spese.
Grazie

RISPOSTA

In linea generale la detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta ai detentori dell’immobile a condizione che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile sussista al momento di avvio dei lavori e risulti da un atto (contratto di locazione o di comodato) regolarmente registrato. La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dal titolo abilitativo
Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.
Pertanto, venendo al suo quesito, Lei in quanto comodatario dell’immobile con contratto di comodato regolarmente registrato, se ha il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, anche se il titolo abilitativo (SCIA, CILA, …) è stato richiesto da quest’ultimo, ha diritto alla detrazione delle spese di recupero edilizio purché i bonifici e le fatture siano a Lei intestati.
La cessazione dello stato di comodato non fa venir meno il diritto all’agevolazione del comodatario che ha eseguito gli interventi, il quale continuerà a fruire della detrazione fino alla conclusione del periodo di godimento.

Cosa c’è da sapere

La detrazione delle spese sostenute per interventi del patrimonio edilizio non è riconosciuta dall’Amministrazione Finanziaria e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate quando:
· non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria;
· il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).
· non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;
· non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
· le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
· sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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