730 precompilato: che fare in caso di conguaglio senza sostituto d’imposta per chiusura del contratto di lavoro?
- 15 Ottobre 2019
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, Modello 730, Quesito fiscale
DOMANDA
Ho compilato il 730 on line dove avevo 31 euro di debito. Alla compilazione avevo il sostituto di imposta. Il 30 giugno ho terminato il contratto di lavoro e non ho ricevuto ancora nulla. Cosa devo fare?
Grazie
RISPOSTA
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 12 marzo 2018 n. 4/E, ha chiarito che il Sostituto d’imposta, se non è tenuto ad effettuare il conguaglio del Modello 730, deve comunicarlo all’Agenzia delle entrate in via telematica. Coloro che hanno presentato il Modello 730 sul sito dell’Agenzia troveranno, in un’apposita sezione della loro utenza, l’evidenza del “diniego” di effettuare il conguaglio trasmesso dal Sostituto d’Imposta che era stato indicato nel Frontespizio della dichiarazione.
In merito al diniego al conguaglio, da parte del sostituto, l’Agenzia nella citata Circolare ha chiarito che è possibile effettuarlo nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito oppure è cessato entro il 31 marzo 2019.
Al contrario se il rapporto di lavoro cessa dopo il 31/3/2019, il sostituto d’imposta è comunque tenuto a conguagliare gli importi a credito anche ai dipendenti cessati o privi di retribuzione. In caso di conguaglio a debito il sostituto dovrà comunicare, anche al contribuente, le somme che devono essere versate mediante Modello di pagamento F24 (Circolare Agenzia Entrate n. 4/2018).
Tornando al suo quesito può verificare nella sua area dedicata, sul sito dell’Agenzia, se il Sostituto ha comunicato il diniego ad effettuare il conguaglio. Qualora il suo Sostituto non le avesse trattenuto le 31 euro di conguaglio a debito potrà effettuare il versamento con Modello F24 aggiungendo lo 0,40% mensile a titolo di interesse, con decorrenza dal mese di luglio, e fino alla data di effettivo pagamento. Ad esempio se il versamento sarà effettuato entro il 31/10/2019 l’importo da corrispondere è pari a euro 31,37 (euro 31,00 + 1,20% di interesse per i tre mesi di differimento). Il codice tributo da indicare nel Modello F24 è quello corrispondente al debito così come risulta nel Modello 730 (ad esempio per l’Irpef il codice tributo è 4001).
In merito alla scadenza per il pagamento del conguaglio a debito, non trattenuto dal Sostituto d’imposta, la Circolare n. 14/2013 dell’Agenzia ha chiarito che deve essere effettuato entro il mese di gennaio dell’anno successivo.
Cosa c’è da sapere
L’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 4/2018 ha evidenziato che il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:
– non è mai esistito;
– è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730. Tenuto conto che la Certificazione Unica (CU) deve essere consegnata dal sostituto d’imposta al percipiente entro il 31 marzo, si considera il 1° aprile quale data di avvio della presentazione del modello 730.
Si ricorda che, in base alla circolare n. 14/E del 2013, nelle ipotesi particolari di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione successivamente alla data di avvio della presentazione del modello 730 ma prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente. Resta ferma la possibilità per i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.
In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.
Ciò premesso, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 prevede che il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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