È possibile portare in detrazione le spese sanitarie sostenute dal coniuge fiscalmente a carico?
- 3 Luglio 2019
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, Modello 730, Modello redditi PF, Quesito fiscale
DOMANDA
Vorrei detrarre la spese mediche di mia moglie fiscalmente a carico. Il mio dubbio è che il pagamento è stato effettuato tramite il suo bancomat. Detto ciò, è comunque possibile scaricarle?
Grazie
RISPOSTA
In linea generale, può essere considerato a carico il familiare che presenta, per l’anno d’imposta, un reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili non superiore ad € 2.840,51. La detrazione/deduzione è attribuita al contribuente che ha effettivamente sostenuto l’onere per conto proprio e che quindi risulta intestatario del relativo documento d’appoggio; determinate spese, tuttavia, possono essere detratte/dedotte anche se sostenute nell’interesse dei familiari a carico e, in alcuni casi, anche non a carico.
Se nel corso dell’anno il familiare ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, le spese sostenute non danno diritto alla detrazione né alla persona che ha sostenuto l’onere, né al familiare (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.4).
Tornando al Suo quesito se Sua moglie, nel corso dell’anno fiscale non ha superato il limite reddituale ed è fiscalmente a suo carico, si ritiene che Lei possa detrarre anche la spesa sanitaria che ha materialmente pagato sua moglie, tramite l’utilizzo di fondi che rientrano nella vostra disponibilità. Al contrario se la spesa è stata sostenuta da “terze” persone (ad esempio i genitori di sua moglie) non sarà possibile usufruire della detrazione non avendo, di fatto, sostenuto la relativa spesa”.
Cosa c’è da sapere
Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda sono elencati negli artt. 15, 16 e 16-bis del DPR n. 917 del 1986 – Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) – o in altre disposizioni di legge.
La detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti, pertanto, la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.
Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della detrazione, le somme rimborsate devono essere assoggettate a tassazione separata (art. 17, comma 1, lett. n-bis del TUIR).
Per talune spese, infine, la detrazione spetta anche se le spese stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente non a carico. Si tratta, ad esempio, delle spese sanitarie sostenute nell’interesse dei predetti familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), del DLGS n. 124 del 1998, oppure delle spese sostenute per l’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti.
La legge n. 76 del 2016 – “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze” (c.d. legge Cirinnà) – equipara al vincolo giuridico del matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (L. n. 184 del 1983) –: “Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.” (art.1, comma 20).
In caso di unioni civili celebrate all’estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della legge Cirinnà) o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto (art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016), tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la legge Cirinnà non ha disposto l’equiparazione al matrimonio. Pertanto, il convivente non può fruire della detrazione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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