Imu: proprietario non residente chi paga?
- 14 Maggio 2019
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, IMU, Quesito fiscale
Quesito della settimana: Imu: per chi è proprietario di un unico immobile, ma non vi risiede, deve pagare l’imposta?
DOMANDA
Sono proprietario di un unico immobile, ma non vi risiedo né vi dimoro in quanto il mio domicilio è presso un altro comune in una casa non di mia proprietà. Debbo pagare l’Imu sull’immobile che posseggo?
Grazie
RISPOSTA
In linea generale, l’Imposta Municipale Propria (IMU) si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Per abitazione principale, si intende l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.
Ai fini IMU è richiesto, quindi, il duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica nell’immobile per il quale si invocano le agevolazioni: può considerarsi abitazione principale solo l’immobile nel quale il possessore (e i suoi familiari) dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Pertanto, venendo al suo quesito, per l’immobile di sua proprietà, nel quale non ha stabilito la residenza e nel quale non vi dimora abitualmente, dovrà pagare l’IMU, in quanto non può beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale.
Cosa c’è da sapere
Sono equiparate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (detta assimilazione opera a decorrere dal 2015).
Il comune, inoltre, ha la facoltà di equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Dal 2016, invece, non è più prevista la facoltà per il comune di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Per detta unità immobiliare data in comodato è prevista direttamente dalla legge la riduzione del 50% della base imponibile, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e purché ricorrano le seguenti condizioni:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
Potrebbe interessarti anche
-
Ristrutturazione edilizia 2021: quali documenti si devono presentare per ottenere la detrazione fiscale?
Vediamo quali sono i documenti che si devono presentare per ottenere le detrazioni fiscali, in caso di lavori di ristrutturazione edilizia effettuati nel 2021.
21 Febbraio 2022 -
Detrazione spese ristrutturazione edilizia: cosa succede con residenza e intestatario diversi?
Anche se l’immobile oggetto dei lavori è di proprietà di suo marito e non costituisce la vostra residenza, Lei può comunque usufruire alla detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia.
30 Giugno 2021