Detrazione box pertinenziale
- 23 Aprile 2019
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, Modello 730, Quesito fiscale
Quesito della settimana: Detrazione box pertinenziale: se il contribuente modifica il 730 Precompilato, l’Agenzia delle entrate controlla?
DOMANDA
Le spese sostenute per l’acquisto di un box auto pertinenziale, acquistato di nuova costruzione, pagate con bonifico bancario specifico per ristrutturazione, vengono riportate automaticamente sul Mod. 730 Precompilato ?
Nel caso in cui, in qualità di contribuente, sia tenuto a rettificare tali dati per adeguarli al “costo di costruzione”, sarò soggetto a controllo da parte dell’Agenzia delle entrate in quanto non ho accettato i dati precompilati?
A quanto ammonta per l’anno 2019 la detrazione fiscale per l’acquisto di un box auto pertinenziale di nuova costruzione?
Grazie
RISPOSTA
In riferimento alle spese sostenute fino al 31/12/2019, per la realizzazione di box pertinenziali, spetta la detrazione del 50%, da ripartire in dieci anni tra tutti gli aventi diritto con un massimale di spesa di euro 96.000.
Per usufruire della detrazione è necessario che il box sia pertinenziale a un’unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale e per poterne usufruire è necessario essere in possesso della seguente documentazione:
- atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità;
- dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione;
- bonifico bancario o postale “dedicato” per i pagamenti effettuati. In caso di acquisto del box pertinenziale senza bonifico bancario o postale “dedicato” la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
È bene evidenziare che in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti su singole unita immobiliari, anche se pagate con bonifico bancario/postale, nella generalità dei casi non sono inserite dall’Agenzia nel modello 730 Precompilato ma all’interno del Foglio/Prospetto aggiuntivo. Sarà onere del contribuente verificare la sussistenza delle condizioni che danno diritto alla detrazione fiscale per poi “spostarle” all’interno del quadro E della propria dichiarazione dei redditi (Rigo da E41 a E43). Fanno eccezione le spese condominiali, già presenti nel quadro E della Precompilata, in quanto è l’Amministratore del condominio che effettua una specifica comunicazione all’Agenzia.
In merito all’esonero dei controlli da parte dell’Agenzia si ricorda che tale ipotesi si verifica solo se il contribuente non apporta modifiche al reddito e/o all’imposta della dichiarazione precompilata. Nel suo caso, avendo apportato modifiche al quadro E della sua dichiarazione, non potrà beneficiare dell’esonero dei controlli anche se le predette spese erano state già inserite nel Foglio/Prospetto aggiuntivo.
Cosa c’è da sapere
Il contribuente a partire dal 15 aprile, utilizzando le funzionalità rese disponibili dall’Agenzia delle entrate all’interno dell’applicazione web dedicata alla dichiarazione precompilata, può visualizzare e stampare il proprio modello 730 precompilato e il relativo foglio informativo.
Dopo aver verificato la correttezza e la completezza della dichiarazione, il contribuente può accettarla oppure modificarla. L’invio della dichiarazione sul sito web dell’Agenzia delle entrate potrà essere effettuato a partire dal 2 maggio pv.
Se il 730 precompilato viene presentato dal contribuente senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate. I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. In via generale la dichiarazione si considera “accettata” se è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.
Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata oppure che erano stati riportati dall’Agenzia nel solo Foglio/Prospetto Informativo. In tutti questi casi, però, avendo apportato modifiche alla dichiarazione non si potrà beneficiare dell’esonero dei controlli ed in caso di errori il contribuente sarà chiamato a pagare, oltre la maggiore imposta dovuta, anche le sanzioni e gli interessi.
Gli esperti di 50&PiùCaaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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