Detrazioni in caso trasferimento all’estero
- 5 Marzo 2019
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, Modello 730, Modello redditi PF, Quesito fiscale
Quesito della Settimana: Il trasferimento all’estero comporta la perdita delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia?
DOMANDA
Con la prossima dichiarazione dei redditi dovrei usufruire della seconda rata delle detrazioni Irpef relative alla ristrutturazione di un appartamento di mia proprietà.
Dovendomi trasferire all’estero (Olanda) per un progetto di lavoro, che durerà inizialmente due anni, vorrei posticipare la partenza ad agosto in modo da riuscire a recuperare almeno la seconda rata del rimborso.
Le rimanenti 8 rate vengono perse o verranno semplicemente bloccate e sarà poi possibile recuperarle non appena rientrerò in Italia e avrò nuovamente busta paga italiana?
Grazie
RISPOSTA
In linea generale, il mantenimento della residenza in Italia comporta l’obbligo di pagare le imposte nel nostro Paese anche sui redditi prodotti all’estero, sulla base del principio della world wide taxation (art.3 D.P.R. 22.12.1986, n.917), salvo previsioni particolari contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Secondo la norma citata, infatti, i soggetti residenti pagano le imposte nel Paese di residenza sulla base dei redditi ovunque prodotti, mentre i soggetti non residenti pagano le imposte nel Paese nel quale lavorano solo sull’ammontare dei redditi ivi prodotti (principio della fonte e della territorialità).
La legislazione fiscale italiana, introduce la nozione di “residenza” all’art.2, D.P.R. 917/1986, che considera fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, ossia per più di 183 giorni nell’anno d’imposta, sono iscritte nelle Anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.
Pertanto, venendo al suo quesito, se lei ha mantenuto la residenza in Italia per più di 183 giorni nell’anno d’imposta, tranne casi particolari previsti nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, dovrà presentare la dichiarazione in Italia, conguagliando i redditi percepiti all’estero con i redditi percepiti in Italia, usufruendo delle detrazioni e deduzioni d’imposte, quali anche quelle previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Cosa c’è da sapere
Chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, secondo la legge italiana è tenuto a dichiararli in Italia, salvo i casi di esonero previsti espressamente.
Per essere considerati “non residenti”, occorre trovarsi nelle seguenti condizioni:
- non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
- non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.
Ai fini della dichiarazione dei redditi i non residenti, devono utilizzare il Modello REDDITI PF nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia.
Ai sensi della vigente normativa, ai non residenti spettano le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito complessivo soltanto per alcuni degli oneri e delle spese previste per i soggetti residenti.
In linea generale per i soggetti non residenti non sono ammessi in detrazione/deduzione gli oneri e le spese sostenute per i familiari, e danno diritto ad una detrazione sulle imposte da pagare le seguenti spese:
- gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia.Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi, pagati in dipendenza di mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale, viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Pertanto, i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell’immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d’imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza;
- le somme in denaro date spontaneamente nonché il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente in base ad apposita convenzione a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”;
- le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico;
- le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche;
- le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che operano nello spettacolo;
- gli investimenti effettuati nel capitale sociale delle imprese start up e PMI innovative.
Danno, invece, diritto a deduzione dal reddito complessivo le seguenti spese:
- le somme date spontaneamente a istituti religiosi e Paesi in via di sviluppo e le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali;
- i canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili;
- le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell’avviamento;
- le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate;
- il 50% delle imposte arretrate.
Gli esperti di 50&PiùCaaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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