Detrazioni per bonus edilizi non fruite dal contribuente a causa di incapienza fiscale, può beneficiarne la moglie?
- 24 Aprile 2025
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale

DOMANDA
Buongiorno, se il marito diventa a carico della moglie prima della scadenza del decimo anno di detrazione delle spese di ristrutturazione da lui sostenute, può la moglie portare in detrazione le rimanti rate? Grazie
RISPOSTA
Gentile lettore,
in base alla vigente normativa, le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia su un periodo di dieci anni, spettano a chi sulla base di un titolo idoneo sull’immobile ha effettivamente sostenuto le spese.
L’articolo 16-bis del TUIR, al comma 8, regola il trasferimento delle detrazioni in caso di vendita dell’immobile, stabilendo che “la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.
In merito al quesito si precisa che, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa – come il trasferimento dell’immobile o il decesso del contribuente – non è prevista una disciplina specifica per l’ipotesi in cui il soggetto che ha sostenuto le spese per interventi edilizi diventi, successivamente, fiscalmente a carico del coniuge durante il periodo decennale di fruizione della detrazione.
Di conseguenza, anche nell’ipotesi in cui Lei dovesse diventare incapiente in un momento successivo rispetto all’anno in cui ha sostenuto la spesa, la normativa non consente il trasferimento delle quote residue al coniuge né ad altri familiari.
Qualora in seguito dovesse tornare ad avere capienza Irpef, potrà beneficiare esclusivamente delle rate ancora spettanti per gli anni residui del periodo di detrazione. Le quote non fruite durante i periodi di incapienza, invece, non potranno essere recuperate e risultano definitivamente perse.
Cosa c’è da sapere sulle detrazioni per bonus edilizi
Le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica, spettano esclusivamente al soggetto che ha sostenuto la spesa. La circostanza di diventare in seguito al sostenimento delle spese agevolabili, familiare fiscalmente a carico non comporta il trasferimento automatico del beneficio fiscale, neppure tra coniugi.
In caso di assenza di reddito Irpef o di incapienza fiscale in un determinato anno, la quota di detrazione prevista per quell’anno non può essere recuperata negli anni successivi.
Anche se il contribuente torna ad avere capienza Irpef, in seguito, potrà usufruire solo delle rate ancora spettanti negli anni residui, mentre le quote non detratte nei periodi di incapienza restano definitivamente perse.
Chi si trova in questa situazione dovrebbe quindi valutare attentamente le implicazioni fiscali, soprattutto in caso di perdita di reddito o cambiamenti nella situazione familiare, perché le rate non detratte non sono recuperabili né trasferibili.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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