Bonus ristrutturazione 2025: posso usufruire della detrazione se ho ereditato l’immobile nel 2023?
- 29 Gennaio 2025
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno,
ho ricevuto in eredità un appartamento nel 2023 e locato. Nel 2025 sono stati effettuati dei lavori condominiali. Posso beneficiare delle detrazioni fiscali?
RISPOSTA
Gentile lettrice,
il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile.
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento agevolato in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio a prescindere dal fatto che l’immobile venga utilizzato direttamente o che sia dato in locazione.
Venendo al suo quesito, se lei ha ereditato l’immobile nel 2023 non ci sono impedimenti al riconoscimento del diritto alla detrazione della quota relativa alle spese agevolate sulle parti comuni che devono essere da lei sostenute rispettando i requisiti richiesti come possessore e locatore subentrante dell’immobile.
È importante notare che la detrazione in questo caso non si applica ai familiari del possessore o detentore dell’immobile posto che gli interventi vengono eseguiti su immobile non disponibile (ad esempio locati o concessi in comodato) o su immobile che non rientra nell’ambito privatistico, come gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Cosa c’è da sapere sul bonus ristrutturazione 2025
Fino al 2024, il bonus ristrutturazione permetteva di detrarre il 50% delle spese per interventi edilizi. A partire dal 2025, le regole cambiano: per i lavori sulla prima casa, l’aliquota rimarrà al 50%, mentre per la seconda casa la detrazione sarà ridotta al 36%. Per i lavori condominiali sulle parti comuni, la detrazione nel 2025 sarà del 36%. Nel 2026 e 2027, scenderà ulteriormente al 30%.
Le spese saranno divise tra i condomini in base ai millesimi di proprietà.
Riguardo alle spese per i lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali, l’agevolazione spetta con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio e non a quello in cui i singoli condòmini versano le proprie quote (sulla base dei millesimi di proprietà) al condominio.
Riguardo ai condomini minimi, i condòmini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.
Con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta);
- in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti riporteranno nei modelli di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.
In caso di controllo si dovrà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Se per la presentazione della dichiarazione il contribuente si rivolge ad un Caf o a un intermediario abilitato, sarà tenuto a esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un’autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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