Detrazioni fiscali e bonus edilizi: è possibile usufruire della detrazione in caso di incapienza Irpef di mio figlio?

Detrazioni fiscali e bonus edilizi: è possibile usufruire della detrazione in caso di incapienza Irpef di mio figlio?

DOMANDA

Buongiorno, ho acquistato un appartamento intestato a mio figlio che ora vi risiede da solo. Dal momento che lui si trova in “regime forfettario” avendo tra l’altro un reddito modesto, come posso detrarre le spese straordinarie dell’abitazione che pagherò per suo conto?

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

per poter usufruire delle detrazioni fiscali previste dai bonus edilizi, è fondamentale avere un titolo idoneo sull’immobile e presentare la dichiarazione dei redditi, utilizzando il modello 730 o il modello Redditi Persone Fisiche per indicare le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione agevolati. La detrazione spettante deve essere ripartita in n. 10 rate annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui è stata effettivamente sostenuta la spesa e per gli anni successivi.

Il contribuente che, per motivi di incapienza, non riesce a beneficiare della detrazione nell’anno in cui le spese sono state sostenute può comunque richiederla negli anni successivi, a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie. Per farlo, è sufficiente indicare il numero della rata corrispondente nella dichiarazione dei redditi.

Venendo al suo quesito, per poter detrarre le spese di ristrutturazione a suo nome, è fondamentale possedere l’immobile di proprietà di suo figlio attraverso un titolo idoneo che ne comprova la detenzione, come ad esempio un comodato registrato già alla data di inizio dei lavori. Il comodatario, infatti, è uno dei soggetti ammessi alla detrazione, in quanto detentore dell’immobile. In alternativa, è necessario potersi qualificare come familiare convivente in applicazione agli orientamenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate (si veda circolare 17/2023).

Cosa c’è da sapere sulle detrazioni fiscali e bonus edilizi

Tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato possono usufruire della detrazione.

L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.

Per poter beneficiare della detrazione per spese di ristrutturazione edilizia è fondamentale che il contribuente abbia un titolo idoneo sull’immobile e possegga redditi diversi da quelli d’impresa o di lavoro autonomo già tassati con il “regime forfettario”. Tali redditi possono includere, a titolo esemplificativo, quelli fondiari, di capitale o di natura diversa. Qualora non vi siano ulteriori redditi, oltre a quelli soggetti al regime forfettario, le deduzioni e le detrazioni Irpef non saranno più disponibili per l’anno in cui si applica il regime agevolato.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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