Residenza all’estero e iscrizione all’AIRE: dove pago le tasse per un immobile di mia proprietà regolarmente affittato in Italia?

Residenza all’estero e iscrizione all’AIRE: dove pago le tasse per un immobile di mia proprietà regolarmente affittato in Italia?

DOMANDA

Salve, se sono iscritto all’Aire e ho residenza all’estero e un reddito all’estero ma sono proprietario di un immobile in Italia affittato regolarmente, dove pago le tasse per questa proprietà? Grazie.

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

le persone fisiche non residenti che hanno prodotto redditi in Italia e/o possiedono beni in Italia, sono tenute a  versare le imposte allo Stato italiano secondo le regole stabilite per i non residenti dall’articolo 24 del Tuir (Dpr 917/1986), la cui applicazione viene eventualmente derogata dalle disposizioni convenzionali per evitare le doppie imposizioni stipulate tra il nostro paese e quello estero di residenza.

In questi casi lo Stato italiano applica le imposte su questi redditi, mentre il Paese estero di residenza nei casi previsti, può riconoscere i crediti d’imposta per evitare la doppia imposizione.

In via generale si intendono prodotti in Italia, e sono quindi soggetti ad imposizione da parte dello Stato italiano i redditi che hanno avuto origine nel territorio italiano e derivano da attività di lavoro dipendente, autonomo, di impresa, pensioni e assegni assimilati, beni immobili (terreni e fabbricati) ubicati in Italia.

Venendo alla sua domanda la circostanza di essere residente all’estero, ovvero essere iscritto all’AIRE, comporta l’obbligo di dichiarare tutti i redditi prodotti in Italia, tra cui il reddito fondiario derivante dall’affitto dell’immobile posseduto, indipendentemente dall’importo del reddito di locazione percepito che dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF, oppure, su opzione, a tassazione con cedolare secca. Inoltre, su tale immobile locato graverà la tassazione IMU, che prevede il pagamento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota ordinaria deliberata dal Comune.

 

Cosa c’è da sapere sulla residenza all’estero e la tassazione degli immobili di proprietà

In base alle norme fiscali italiane i contribuenti non residenti, ai fini delle imposte sul reddito, hanno il domicilio fiscale nel Comune italiano nel quale hanno prodotto il reddito (o se l’attività viene svolta in più Comuni, nel Comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato).

Le principali imposte che possono riguardare i non residenti sono:

  • l’imposta personale sui redditi (Irpef),
  • l’addizionale regionale all’Irpef;
  • l’addizionale comunale all’Irpef;
  • le imposte sui trasferimenti di proprietà degli immobili;
  • l’imposta IMU sugli immobili.

I non residenti titolari di redditi imponibili in Italia sono soggetti ai seguenti obblighi fiscali:

– presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini Irpef – ad eccezione dei casi di esonero – e versamento delle relative imposte (saldo per l’anno precedente e acconti per l’anno in corso);

– stipulando un contratto di locazione per l’immobile ubicato in Italia si pagano l’imposta di registro e l’imposta di bollo. Si tratta di imposte indirette che, se si sceglie la tassazione ordinaria al posto della cedolare secca, restano dovute anche per coloro che si sono trasferiti. I contribuenti che optano per la tassazione con cedolare secca sono esonerati dal pagamento delle predette imposte indirette dovute sul contratto di locazione.

Per quanto riguarda l’IMU, anche gli immobili locati tenuti da soggetti che risiedono all’estero sono soggetti a questa imposta patrimoniale secondo le varie aliquote deliberate dal Comune.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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