Detrazione spese di ristrutturazione e bonus mobili: posso usufruirne come convivente di fatto anche se non risiedo nell’immobile?

Detrazione spese di ristrutturazione e bonus mobili: posso usufruirne come convivente di fatto anche se non risiedo nell’immobile?

DOMANDA

Buongiorno,

ho preso la residenza (dato che sono convivente dell’intestatario della Cila) tre mesi dopo l’apertura della stessa ed ho partecipato alla ristrutturazione. In più ho comprato tutti i mobili regolarmente pagati con fattura e denunciato con i versamenti a mio nome. Ho diritto a ricevere il bonus mobili?
Grazie

RISPOSTA

Gentile lettore,

il convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, nel rispetto delle condizioni previste dall’ art. 16-bis del TUIR, può fruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su una qualsiasi delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia.

Al contempo, il convivente di fatto che usufruisce della detrazione per le spese di recupero edilizio, nel rispetto dei requisiti soggettivi e temporali previsti, richiamati nella Guida al Bonus Mobili che l’Agenzia ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale, può avere accesso anche a questa ulteriore agevolazione.

Venendo alla sua domanda, la circostanza di aver trasferito la residenza nell’immobile a disposizione della coppia, soltanto dopo l’avvio dei lavori, non dovrebbe precludere il diritto alle agevolazioni fiscali Irpef  in commento se la stabile convivenza more uxorio poteva esplicarsi, ai sensi del comma 36, dell’articolo della legge 76/2016 (legge Cirinnà),  già alla data di inizio lavori. In questo caso il requisito soggettivo può essere autocertificato per mezzo di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Cosa c’è da sapere sulla detrazione spese di ristrutturazione e Bonus mobili

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la legge n. 76 del 2016 – pur non avendo equiparato le convivenze di fatto alle unioni basate sul matrimonio – ha attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e, in questo contesto, ha evidenziato l’esistenza di un legame concreto tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune. Ai fini della detrazione per spese di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, pertanto, la disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato.

Il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16- bis, può, dunque, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così ad esempio, come chiarito nella risoluzione n. 184/E del 2002, con riferimento ai predetti familiari, il convivente non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia (Risoluzione 64/E 2016).

Per ottenere l’ulteriore agevolazione del Bonus Mobili – art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 – è indispensabile realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio tra quelli ammessi, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Questo intervento deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.

Gli interventi di recupero edilizio che consentono di accedere al Bonus mobili sono:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus;
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
  • Il bonus mobili spetta anche ai contribuenti che usufruiscono del Sismabonus, per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, nonché, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, del Superbonus di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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