Detrazione per ristrutturazione edilizia: ne ho diritto se concedo in locazione l’immobile ad uso abitativo?
- 23 Aprile 2024
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno,
sto ristrutturando il mio immobile (prima casa) ed al termine della ristrutturazione vorrei affittare una parte dell’immobile stesso (una o due stanze) e mantenere comunque la residenza, quindi vivendoci anche io. Mi spetta lo stesso la detrazione per ristrutturazione? Grazie mille, un saluto
RISPOSTA
Gentile lettore,
l’agevolazione Irpef con aliquota del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia, può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, da tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati i lavori.
In caso di interventi di ristrutturazione edilizia realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.
Venendo al suo quesito se l’immobile sul quale sta realizzando gli interventi edilizi agevolati non viene concesso in locazione commerciale e l’unità abitativa non viene utilizzata promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione (es. attività commerciale occasionale o abituale, come ad esempio, attività di Bed&Breakfast), lei potrà certamente avvalersi della detrazione fiscale prevista dall’art.16 bis del TUIR, nella misura del 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate, nel limite massimo di 96.000 euro.
Cosa c’è da sapere sulla detrazione per ristrutturazione edilizia
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
Per i lavori effettuati sulle singole unità abitative è possibile usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.
Questo limite è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.
Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.
Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.
Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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