Detrazione per interventi di recupero edilizio: cosa succede in caso di trasferimento all’estero del comodatario?
- 14 Marzo 2024
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Mia figlia abita in un appartamento di mia proprietà, con comodato d’uso gratuito regolarmente registrato e usufruisce delle detrazioni per ristrutturazione avendo effettuato lavori di recupero edilizio.
Dovendo trasferirsi all’estero per lavoro perderà il diritto alle restanti rate di detrazione che ancora deve recuperare?
Grazie per una vs. risposta
RISPOSTA
Gentile lettrice,
tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche in Italia che siano residenti o meno nel nostro paese, possono portare in detrazione avendone i requisiti, il 50% delle spese di ristrutturazione agevolate ed effettivamente sostenute, con un limite massimo di spesa di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare. Tuttavia, nell’ipotesi di “incapienza” (es. imposta italiana inferiore alle detrazioni) la detrazione in dichiarazione dei redditi non opera e va perduta relativamente alla singola quota decennale dell’anno in cui si verifica l’incapienza.
Tornando al quesito, le confermiamo che sua figlia, anche al cessare della detenzione e/o in caso di trasferimento all’estero, potrà legittimamente continuare ad usufruire nell’annuale dichiarazione dei redditi delle detrazioni fiscali residue per gli interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati sull’immobile detenuto in virtù del contratto di comodato d’uso registrato. In caso di incapienza fiscale, potrà avvalersi entro la proroga al 4 aprile 2024 (termine ordinariamente fissato al 16 marzo), dell’opzione per la cessione del credito delle rate residue e non fruite, delle detrazioni per recupero edilizio, riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022 e per la prima cessione del credito delle spese eventualmente sostenute nel 2023.
Cosa c’è da sapere sulla detrazione per interventi di recupero edilizio
Possono fruire della detrazione per interventi di recupero edilizio tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2).
La detrazione (art.16 bis Tuir), spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese. Il possesso di un titolo idoneo nonché la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.
Con specifico riferimento al “Detentore” dell’immobile, la detrazione spetta a condizione che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.
La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 445 del 2000. Il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.
Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.
In luogo della detrazione, si ricorda che con il provvedimento Prot. n. 2024/53159 firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata disposta una proroga per la comunicazione delle opzioni dei bonus edilizi.
In particolare, slitta al 4 aprile 2024 il termine, ordinariamente fissato al 16 marzo, entro il quale i contribuenti o i loro intermediari devono comunicare all’Agenzia l’opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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