Pensione svizzera: se è già tassata sul mio conto corrente in Italia, devo presentare la dichiarazione dei redditi e pagare ulteriori imposte?

Pensione svizzera: se è già tassata sul mio conto corrente in Italia, devo presentare la dichiarazione dei redditi e pagare ulteriori imposte?

DOMANDA

Sono cittadina svizzera pensionata, residente in Italia da novembre 2021. Ricevo la mia pensione sul conto bancario in Italia da cui il 5% viene detratto per imposta. Ora non so se devo fare ulteriori pratiche e pagare altro. Inoltre, chiedo di sapere come pagare le tasse pure per l’appartamento di cui sono, sempre da novembre 2021, proprietaria.

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

i trattamenti pensionistici erogati a fronte di una precedente attività da lavoro dipendente, ad eccezione delle attività lavorative prestate alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, sono tassati solo nello Stato di residenza del contribuente, ai sensi delle disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, stipulate con tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e con altri Stati o territori esteri.

In particolare, la Convenzione tra Italia e Svizzera, prevede che le pensioni pubbliche vengano tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera. In caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private, invece, devono essere tassate solo in Italia. Tuttavia, nel caso in cui si trattasse, di rendite AVS (corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti), ovvero, di rendite LPP (corrisposte da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, per i superstiti e l’invalidità svizzera), l’applicazione della ritenuta del 5% da parte dell’intermediario finanziario residente in Italia che interviene nel pagamento, esclude l’obbligo dichiarativo da parte del contribuente.

Venendo al quesito, se la ritenuta applicata dall’istituto di credito italiano sul suo conto corrente bancario è a titolo di imposta (art. 76, comma 1 e comma 1-bis, della Legge n. 413/91) lei è esonerata dall’indicazione di questo provento nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, può fruire dell’esenzione IMU (imposta municipale unica) se l’appartamento di sua proprietà si considera “abitazione principale”, vale a dire, l’immobile nel quale si è fissata contestualmente sia la propria residenza anagrafica sia la dimora abituale.

 

Cosa c’è da sapere sulla pensione svizzera

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

  • Argentina – Regno Unito – Spagna – Stati Uniti – Venezuela: le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
  • Belgio – Germania: le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
  • Francia:  le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia, le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia, le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati;
  • Australia: sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
  • Canada: sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 12.000 dollari canadesi o l’equivalente in euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi “di sicurezza sociale”, ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), o pensioni pubbliche esse sono tassabili esclusivamente in Canada;
  • Svizzera: le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dall’istituto italiano che le ha erogate. Le rendite corrisposte da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate, non devono essere dichiarate se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dall’intermediario che le ha erogate.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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