IMU e casa cointestata: chi non ha la residenza è tenuto a pagarla?
- 29 Novembre 2023
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Le mie figlie hanno ereditato dal padre una casa che, attualmente, è cointestata. Una figlia ci abita e non paga l’IMU perché è abitazione principale. L’altra figlia usufruisce della stessa agevolazione o deve pagare la sua quota di IMU? In merito ho sentito pareri discordanti. Grazie
RISPOSTA
Gentile lettrice,
l’IMU, risulta dovuta sugli immobili ad esclusione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze che sono in linea generale, esenti da imposta. Tuttavia, l’IMU è dovuta per gli immobili c.d. di lusso, adibiti ad abitazione principale rientranti nelle categorie A1/, A/8 e A9, per i quali continua ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione rapportata al periodo durante il quale si protrae tale destinazione.
Venendo al suo quesito, se la casa costituisce abitazione principale per una sola delle figlie contitolari, le disposizioni relative all’abitazione principale si applicano a quest’ultima. L’altra figlia, comproprietaria dell’immobile è tenuta a corrispondere l’IMU relativa alla propria quota di proprietà scontando l’aliquota ordinaria deliberata dal Comune.
Ai fini IMU, infatti, è richiesto che il possessore (proprietario o titolare di diritto reale di godimento) e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’immobile destinato ad abitazione principale e non sono previste deroghe.
Cosa c’è da sapere sull’IMU e casa cointestata
La definizione ai fini IMU di abitazione principale è diversa da quella rilevante ai fini delle imposte sui redditi. L’IMU per l’abitazione principale infatti, non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso). Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Sono assimilate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
A decorrere dall’anno 2020, non è più assimilata all’abitazione principale, invece, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Ferme restando le sopra indicate ipotesi di assimilazione all’abitazione principale, che sono stabilite dalla legge e non possono essere in alcun modo essere modificate dal comune, quest’ultimo ha la facoltà di prevedere, con proprio atto regolamentare l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di più unità immobiliari, l’assimilazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In merito, si precisa che il comune ha esclusivamente la facoltà di introdurre o meno l’assimilazione dell’immobile posseduto da anziani o disabili e non può, quindi, qualora decida di prevederla, restringerne il campo di applicazione stabilendo requisiti ulteriori, come ad esempio, quello secondo cui l’abitazione, oltre a non essere locata, non deve essere nemmeno occupata ad altro titolo.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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