Conguaglio del Modello 730/2023: come funziona e quando arrivano i rimborsi?
- 1 Agosto 2023
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, Modello 730
Con la busta paga di luglio sono stati effettuati i primi rimborsi IRPEF per i lavoratori dipendenti che hanno presentato il Modello 730/2023 entro il mese di maggio. Per i pensionati, invece, i rimborsi verranno effettuati a partire dalla pensione del mese di agosto.
In caso di conguaglio del Modello 730 a credito il sostituto d’imposta nella prima retribuzione utile potrebbe non rimborsare la totalità del credito risultante dal 730-4. Questo si verifica quando i crediti del Modello 730 da rimborsare sono superiori alle ritenute che lo stesso sostituto deve complessivamente versare all’erario.
In questo caso il sostituto rimborserà i crediti residui nei mesi successivi, dandone notizia al dipendente contestualmente all’erogazione della prima rata di rimborso.
Se entro il 31 dicembre 2023 il sostituto d’imposta non riuscisse ad effettuare il rimborso, provvederà a comunicare all’interessato gli importi ai quali ha diritto, indicandoli nella certificazione Modello CU2024. Tali importi potranno essere fatti valere nella dichiarazione successiva o nella prima dichiarazione utile, se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenterà la dichiarazione dei redditi.
In caso di conguaglio del Modello 730 a debito, invece, a partire dalla prima retribuzione utile, il datore di lavoro effettua le trattenute delle somme a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionali e comunali all’Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.
Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
Gli importi dovuti dal contribuente a titolo di saldo e prima rata di acconto per l’anno successivo possono essere trattenuti in rate mensili, da un minimo di due ad un massimo di cinque. In questo caso è tuttavia prevista una maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interesse, applicabile a partire dalla seconda rata.
Il secondo o unico acconto Irpef è invece trattenuto interamente, senza possibilità di dilazione, dalla retribuzione erogata nel mese di novembre. Se il lavoratore non intende subire alcuna trattenuta per secondo o unico acconto Irpef, oppure subire una trattenuta a titolo di secondo o unico acconto Irpef – cedolare secca in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione, è tenuto ad inviare apposita comunicazione scritta al datore di lavoro, entro il 10 ottobre 2023, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.
Se gli importi del saldo, della prima e della seconda rata di acconto sono superiori alle retribuzioni da cui devono essere trattenuti, la parte residua è recuperata dai compensi dei mesi successivi. Per i casi di incapienza, sugli importi trattenuti nei mesi successivi si applica l’interesse dello 0,40% mensile, da sommare alla percentuale prevista per il pagamento rateale.
Nel caso in cui, entro il mese di dicembre 2023, il sostituto d’imposta non riuscisse a trattenere gli importi da versare, dovrà comunicarlo al contribuente, che provvederà a versarli con Modello F24, con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile, entro il 31 gennaio 2024.
Cosa c’è da sapere sul conguaglio del Modello 730/2023
Nel caso in cui il Modello 730/2023 sia oggetto di controllo preventivo da parte dell’Agenzia Entrate, sarà la stessa Agenzia ad erogare direttamente il rimborso al lavoratore.
In tal caso, la liquidazione degli importi avverrà con le stesse modalità previste per i contribuenti privi di sostituto d’imposta.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni per la compilazione del modello 730 il rimborso che risulta spettante “al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate” entro il “sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine”.
Sono soggetti a rimborso direttamente dall’Agenzia Entrate i 730 con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che, alternativamente:
- determinano un rimborso superiore a 4 mila euro;
- incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e presentano elementi di incoerenza, quali:
– scostamento per importi significativi fra il credito Irpef e i dati risultanti nei modelli di versamento, nelle CU e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
– altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle CU;
– situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità emerse negli anni passati.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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