IMU 2023, tutte le novità: quando e come si paga
- 5 Giugno 2023
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Fisco
L’Imposta Municipale Unica (IMU) si paga in due rate e le scadenze sono fisse. Entro il 16 giugno va versata la prima rata, vediamo quando e come si effettua il pagamento.
Quando effettuare il pagamento?
Per quanto riguarda il pagamento dell’IMU:
- la prima rata o acconto, va versata entro il 16 giugno,
- la seconda rata o saldo, va versata entro 16 dicembre.
Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare dovuto:
- la prima rata sarà pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni previste per l’anno precedente;
- la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, è eseguita a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno.
Per coloro i quali versano in unica soluzione il 16 giugno, eventualmente, a dicembre con il saldo, provvederanno ad effettuare il conguaglio, se le aliquote sono cambiate.
Il versamento si effettua esclusivamente con Modello F24, oppure tramite intermediario abilitato (CAF o professionista abilitato).
Chi deve pagare l’IMU?
L’IMU è dovuta per il possesso di:
- fabbricati, escluse le abitazioni principali (le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 sono soggette ad IMU anche se abitazioni principali),
- aree fabbricabili,
- terreni agricoli.
Devono obbligatoriamente effettuare il pagamento dell’imposta i seguenti soggetti:
- il proprietario o i proprietari dell’immobile;
- il titolare del diritto reale di: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o il genitore che risulti essere l’assegnatario della casa familiare, perché è stato stabilito da un provvedimento emesso da un giudice;
- il concessionario, nel caso in cui ci sia una concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili – anche quando sono da costruire o in corso di costruzione – quando questi risultano essere concessi in locazione finanziaria.
Chi è esonerato dal pagamento?
Non tutti i contribuenti sono tenuti al pagamento dell’IMU. Sono esenti dall’IMU le abitazioni principali, con le relative pertinenze.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
È necessario, invece, pagare l’IMU su tutti gli altri immobili, ivi comprese l’abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) e le pertinenze della stessa.
L’imposta municipale propria non si applica, altresì:
- agli immobili e le unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, che vengono adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari;
- agli alloggi sociali;
- alla casa coniugale, nel momento in cui venga assegnata al coniuge a seguito di una separazione legale, di un annullamento, di uno scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando l’immobile risulti essere l’unico posseduto – e non dato in locazione – dal personale che appartiene alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare. Vi rientrano anche gli immobili del personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, del personale impiegato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale che appartiene appartenente alla carriera prefettizia;
Per gli immobili occupati abusivamente va pagata l’IMU?
Una delle novità più importanti introdotte dal 1° gennaio 2023 per quanto riguarda l’IMU è relativa agli immobili non utilizzabili e né disponibili. Stiamo parlando di quegli immobili per i quali sia stata presentata una denuncia all’autorità giudiziaria per invasione di terreni o edifici ai sensi degli articoli 614, comma 2, o 633 del Codice penale. Per poter beneficiare dell’esonero Imu, in questo caso, è necessario aver presentato l’opportuna denuncia all’autorità penale.
Il contribuente, inoltre, deve provvedere a comunicare direttamente al Comune il possesso dei requisiti, che permettono di beneficiare dell’esenzione, con le modalità che il MEF definirà con un apposito decreto.
Cosa c’è da sapere sull’IMU 2023
In caso di tardivo o omesso versamento dell’IMU è prevista l’applicazione della sanzione del 30% (Art. 13, D.Lgs. n. 471/97), oppure del 15% se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza, fermo restando che il Comune ha la possibilità di prevedere circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni previste.
Per il tardivo o omesso versamento dell’IMU è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni, a seconda del termine di versamento della regolarizzazione, applicando l’istituto del cosiddetto ravvedimento operoso, ed in merito si ricorda che:
- per l’IMU non è possibile fruire del ravvedimento quando la violazione è stata contestata, oppure sono iniziate attività di controllo del Comune;
- anche per l’IMU è possibile fruire del c.d. “ravvedimento lungo” (oltre l’anno).
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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