Bonus edilizi: le novità su cessione del credito e sconto in fattura dopo la conversione in legge del “Decreto blocca crediti”
- 10 Maggio 2023
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Fisco
Dal 17 febbraio 2023, con l’entrata in vigore del decreto DL 11/2023, cosiddetto “blocca crediti”, relativamente ai bonus edilizi non è più possibile optare per la cessione del credito a banche o intermediari finanziari oppure per lo sconto in fattura anticipato dal fornitore di beni e servizi.
Così come era stato previsto dal Decreto Rilancio del 2020, per gli interventi di cui al Superbonus del 110%, o anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica con detrazione del 50% – 65%.
Sono tuttavia previste delle deroghe, che sono state ampliate in sede di conversione dello stesso decreto con la legge n.85 pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 aprile 2023.
Relativamente ai bonus edilizi, vediamo quali sono nel dettaglio tali deroghe al divieto di cessione del credito e dello sconto in fattura.
Per il Superbonus, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, è ancora possibile optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito qualora in data anteriore al 17 febbraio 2023 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA.
Per gli interventi effettuati dai condomini, invece, il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito è ancora consentito qualora entro il 16 febbraio 2023 risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA.
Nel caso invece di interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, il blocco non si applica nel caso in cui alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica, con detrazione rispettivamente del 50% e del 65%, la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, resta consentita qualora alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario.
Per gli interventi in edilizia libera (come, ad esempio, sostituzione finestre e caldaie), invece, le opzioni della cessione del credito/sconto in fattura sono ancora possibili, nei seguenti casi:
- qualora i lavori siano iniziati prima del 17 febbraio 2023;
- per i lavori non ancora iniziati alla data del 17 febbraio 2023, e per i quali alla stessa data non risulta versato un acconto, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, che deve essere attestato sia dal cedente o committente, che dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
A seguito del blocco dei crediti, per coloro i quali non possono più optare per la cessione del credito/sconto in fattura, i bonus edilizi possono essere usufruiti unicamente in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Cosa c’è da sapere sui bonus edilizi
È possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, per i contribuenti che effettuano interventi di eliminazione delle barriere architettoniche con detrazione al 75%, per le spese sostenute fino 31 dicembre 2025, indipendentemente dalla data di avvio dei lavori, anche se successiva al 17 febbraio 2023.
L’opzione della cessione del credito/sconto in fattura può essere ancora fruita anche per i seguenti interventi:
- per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali il superbonus 110% si applica fino al 2025;
- per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022.
È sempre possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura per i seguenti soggetti, se già costituiti alla data del 17 febbraio 2023:
- gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
È possibile, infine, esercitare l’opzione per la cessione del credito o sconto in fattura anche qualora, successivamente al 17 febbraio 2023, vengano presentate delle varianti al titolo edilizio richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire.
In questi casi va considerata la data originaria di presentazione titolo abilitativo (CILA, CILAS, SCIA, ecc.) e non le successive varianti, e per gli interventi effettuati dai condomini non rileva, agli stessi fini, neppure l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
Potrebbe interessarti anche
-
È possibile portare in detrazione le spese per l’acquisto di libri della scuola media?
La detrazione per le spese di istruzione non universitaria spetta per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado, per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di studi del sistema nazionale di istruzione.
6 Agosto 2019 -
Lavori condominiali e 730: posso ripartire la spesa diversamente rispetto a quanto indicato nella Certificazione dell’Amministratore?
È possibile ripartire la spesa diversamente rispetto a quanto indicato nella certificazione dell’Amministratore relativa ai lavori condominiali
28 Settembre 2020