730 integrativo: come restituire le detrazioni fiscali ricevute erroneamente?
- 23 Agosto 2021
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Modello 730, Modello redditi PF, Quesito fiscale
DOMANDA
Salve, vorrei sapere quali sono le modalità per restituire le detrazioni fiscali erroneamente percepite a causa della mancata comunicazione della cessazione dal carico fiscale.
Grazie tante
RISPOSTA
In linea generale è sempre possibile integrare la dichiarazione originaria, presentando a seconda dei casi un Modello 730 integrativo (codice 1, codice 2, codice 3), oppure un Modello REDDITI Persone fisiche correttivo nei termini/integrativo.
Quando l’integrazione o la rettifica da apportare al 730 già presentato comporta un minor credito o un maggior debito, va necessariamente utilizzato il Modello REDDITI Persone Fisiche; in tale ipotesi, infatti, non è possibile avvalersi del 730 integrativo.
Il Modello REDDITI Persone Fisiche 2021 potrà essere presentato:
- entro il 30 novembre 2021 (correttiva nei termini)
- oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2022 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa)
- oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
In ogni caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta (articolo 13 del Dlgs 472/1997 – ravvedimento operoso).
In sintesi, nel suo caso, al fine di poter restituire le detrazioni fiscali per familiare a carico, erroneamente indicato nel prospetto familiari del Modello 730, potrà presentare un Modello REDDITI PF 2021 correttivo nei termini entro il 30 novembre, versando quanto dovuto con Modello F24, maggiorato delle sanzioni e degli interessi.
Cosa c’è da sapere
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- della sanzione in misura ridotta.
Coloro che intendono regolarizzare gli errori commessi mediante il ravvedimento operoso devono versare tutte le sanzioni dovute, ridotte in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.
Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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