730/2019 – spese sanitarie
- 7 Maggio 2019
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, Modello 730, Modello redditi PF, Quesito fiscale
Quesito della settimana: 730/2019 e spese sanitarie: è possibile detrarre una fattura intestata al figlio, a carico, pagata con bonifico dal genitore?
DOMANDA
Nel 2018 ho dovuto sostenere un intervento chirurgico. A inizio 2018 ero ancora carico di mio padre che ha infatti pagato la fattura alla clinica con bonifico bancario dal suo conto personale. A maggio 2018 però ho iniziato a lavorare full time e entro la fine dell’anno ho superato la soglia per essere considerata figlia a carico. Il problema è sorto in sede di compilazione del 730: il Caf di mio padre non tiene conto della suddetta fattura in quanto a me intestata, dicendo che potrò inserirla io nel mio 730.
Il mio Caf invece afferma che non può inserirla in quanto pagata con bonifico bancario dal conto di mio padre. Mi viene spiegato che purtroppo trattasi di un vuoto normativo che non permette a mio padre di inserirla nel 730 in quanto intestata a me, ma nemmeno ammette che la inserisca io in quanto pagata da lui con mezzo di pagamento tracciabile.
Possibile che nemmeno mio padre riesca a detrarre nulla almeno per i mesi in cui risultavo ancora a suo carico? Del resto anche sul mio CUD risulta segnato che la certificazione è stata presentata considerando da maggio in poi.
Possibile che tale fattura risulti non detraibile da nessuno dei due nel 730?
Grazie
RISPOSTA
A tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda si applicano i seguenti principi generali (Circolare Agenzia entrate n. 7/2018):
- la detrazione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;
- gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d’imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa;
- la detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti.
Riguardo agli oneri sostenuti per i familiari l’Agenzia delle entrate, nella citata Circolare ha anche chiarito che: “Le spese intestate al contribuente e sostenute nell’interesse di un familiare, che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione né alla persona che ha sostenuto l’onere, né al familiare”.
Tornando al suo quesito poiché nel 2018 lei ha conseguito redditi superiori al limite di euro 2.840,51 non rientra più tra i familiari che possono essere considerati fiscalmente a carico. Non conta se il limite è stato superato in un solo mese o in più mesi vista l’unitarietà del periodo d’imposta che non consente “frazionamenti”. Ne consegue che suo padre non potrà detrarre la spesa anche se l’ha sostenuta nei primi mesi del 2018. Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia, a nostro parere, nemmeno lei potrà detrarla tenuto conto che la spesa non è rimasta a suo carico.
Cosa c’è da sapere
Riguardo agli oneri sostenuti per i familiari che risultano fiscalmente a carico (che sono riportati nell’apposito quadro “Familiari a carico” della dichiarazione anche con percentuale di detrazione pari a zero), l’Agenzia delle entrate nella Circolare del 27/4/2018 n. 7/E ha evidenziato che il CAF o il professionista abilitato non devono effettuare alcuna verifica sull’esistenza della qualità di familiare a carico, ma devono verificare i requisiti oggettivi di detti oneri.
Per quanto riguarda la documentazione attestante tali situazioni, è necessario ricordare che:
- se l’onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.6);
- se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione. Se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori. Questi ultimi possono, comunque, ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento annotando sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione. Se, ad esempio, le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può calcolare la detrazione sull’intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa.
Se uno dei due genitori è fiscalmente a carico dell’altro quest’ultimo può portare sempre in detrazione l’intera spesa sostenuta (Circolare 16.02.2007 n. 11, risposta 2.1). La detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all’altro genitore fiscalmente a carico.
Gli esperti di 50&PiùCaaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
Potrebbe interessarti anche
-
Rimborso Irpef: se trasferisco la residenza perdo la detrazione per recupero edilizio dell’immobile?
In via generale, possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, e ne sostengono le relative spese.
28 Ottobre 2024 -
Presentazione Modello RED pensionati all’INPS
Ogni anno i pensionati che usufruiscono di determinate prestazioni collegate al reddito devono presentare il modello RED all’INPS. Vediamo chi è obbligato alla presentazione, la scadenza e la documentazione necessaria.
12 Novembre 2020